Riferimento: ripropongo - questione irap
Io sono orientata ad agire in questo modo:
1) per i professionisti che possiedono tutti i requisiti richiesti per i contribuenti minimi (che vi abbiano optato o meno), poichè secondo la C.M. 13.6.2008 N. 45/E sono sicuramente esclusi da Irap, non presento il quadro IQ.
Qualora dovesse arrivare l'avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione Irap, puoi facilmente dimostrare che il professionista aveva i requisiti per l'esonero.
In questo caso rientrando pienamente nella fattispecie della circolare non ci dovrebbero essere rischio di debenza con l'Agenzia.
Questo ovviamente solo nel caso in cui i requisiti siano posseduti contemporaneamente:
- ricavi inferiori a € 30.000
- investimenti inferiori a € 30.000
- assenza dipendenti
2) nel caso tuo se ho capito bene manca uno dei requisiti poichè i ricavi sono pari a € 32.000
anche io ho uno di questi casi e sono un pò indecisa, sono però orientata a non presentare neanche in questo caso la dichiarazione Irap. Tieni conto che secondo alcuni autori, in caso di avviso di accertamento è l'Agenzia che ha l'onere della prova circa l'esistenza dell'autonoma organizzazione e in assenza di uno studio, di dipendenti, di cespiti di rilievo, voglio vedere come lo dimostrano.....
Si rischia un pò dal punto di vista sanzionatorio, ma non credo che l'Agenzia possa contestare più di tanto.
Sicuramente non seguo la strada della compilazione del quadro IQ e poi non eseguo il versamento, oppure compilare il quadro IQ indicando una detrazione maggiorata in modo da annullare la base imponibile, secondo me mi darei la zappa sui piedi: prima mi denuncio e poi non pago. Si rischia, nel primo caso, che ti arrivi l'avviso la notifica di omesso versamento, devi chiedere lo sgravio, ma l'onere della prova e a tuo carico e spesso non è contestabile nel merito.
Contestualmente presento istanza di rimborso per gli anni pregressi e per gli acconti 2008 già versati (questo anche nel caso 1).
Tieni conto che l'Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha sostenuto che, a partire dal 01.01.2002, le istanze di rimborso a favore del contribuente devono essere presentate non nel termine ordinario di 48 mesi dal versamento, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Non mi sembra corretto, quindi sentendo anche alcuni colleghi, io presento istanza entro i 48 mesi.
Ma comunque per le istanze di rimborso aspetto ancora un pò, voglio vedere se danno ulteriori disposizioni.
Io ho parlato con i clienti prospettando le due soluzioni (specificando anche le eventuali conseguenze nel caso di accertamento o diniego del rimborso) e faccendo decidere a loro:
1) non presentare la dichiarazione e non pagare rischiando la sanzione per omessa presentazione;
2) presentare la dichiarazione, versare e poi fare istanza di rimborso.
Considera che i clienti, di solito, preferiscono non pagare e rischiare rispetto a pagare subito o ottenere (forse) il rimborso chissà quando.
Spero di essere stata chiara
Ciao Elena