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Ripianamento perdita di esercizio

Mi trovo davanti una situazione del genere:
una srl ha un capitale sociale di € 20.000
una perdita di esercizio di € 28.000
debiti verso soci € 19.000
posso, secondo voi, girocontare la perdita con il debito senza procedere ad un'assemblea straordinaria che azzera il capitale e poi lo ricostituisce???
 
Riferimento: Ripianamento perdita di esercizio

Mi trovo davanti una situazione del genere:
una srl ha un capitale sociale di € 20.000
una perdita di esercizio di € 28.000
debiti verso soci € 19.000
posso, secondo voi, girocontare la perdita con il debito senza procedere ad un'assemblea straordinaria che azzera il capitale e poi lo ricostituisce???

Anche girocontando la perdita con il debito dovresti ripianare i restanti 9.000 euro utilizzando il C.S. che, di conseguenza, si porterebbe al di sotto del minimo legale per cui gli amministratori dovranno cmq convocare l'assemblea ex art. 2447 c.c.
Saluti.
 
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Riferimento: Ripianamento perdita di esercizio

Il capitale restante sarebbe effettivamente di 11.000 e quindi al di sopra del minimo legale anche se superiore ad 1/3 e quindi andrebbe fatto quanto prescritto dall'art. 2446 c.c.
Si tratta comunque di un giroconto molto ardito, soprattutto se, come ho visto, è stato fatto anche altre volte.
Mah
 
Riferimento: Ripianamento perdita di esercizio

Il capitale restante sarebbe effettivamente di 11.000 e quindi al di sopra del minimo legale anche se superiore ad 1/3 e quindi andrebbe fatto quanto prescritto dall'art. 2446 c.c.
Si tratta comunque di un giroconto molto ardito, soprattutto se, come ho visto, è stato fatto anche altre volte.
Mah

Secondo me i soci possono tramquillamente rinunciare ai finanziamenti effettuati per coprire parte della perdita; ovviamente dev'eserne data esauriente motivazione in nota integrativa.
Un saluto
 
Riferimento: Ripianamento perdita di esercizio

la norma civilistica che prevede il ripianamento delle perdite mediante utilizzo del capitale sociale contestualmente alla sua ricostituzione serve principalmente per tutelare i terzi.

la norma non indica un vero termine ma si limita a inivitare il legale rappresentante a convocare "senza indugio" l'assemblea straordinaria.


Ora coprire le perdite utilizzando dei "debiti" dei soci è il gioco delle tre carte e della creatività tutta italiana di sistemare le poste di bilancio.

Ma questo è un problema dell'amministratore della società e non certo del suo consulente fiscale

Di norma l'amministrazione finanziaria considera quei "debiti" verso soci dei fondi occulti della società
 
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