Innanzitutto grazie per le dettagliate risposte! Ad aumentare la mia confusione (..) in rete ho trovato questo:
Il quesito del giorno: Rinuncia compenso Amministratore
"Domanda: Il consiglio di amministrazione di società a responsabilità limitata ha manifestato l'intenzione di rinunciare a parte del proprio compenso precedentemente deliberato dall'assemblea (e non ancora totalmente erogato) per sostenere le difficoltà della società. Quale procedura è più opportuno adottare?
Risposta: Nel caso prospettato è opportuno procedere ad una delibera assembleare di rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, infatti, come precisato dalla Circolare n. 73/E del 27.05.1994, la rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso giuridico con la conseguente necessità di versamento della ritenuta d'acconto e di dichiarazione del reddito in capo al percipiente (o presunto tale)."
E ancora:
LIBERI DI CONFRONTARSI a cura di Victor Di Maria: Rinuncia ai crediti da parte dei soci rilevante ai fini ACE di Victor Di Maria
Voglio ricordare, per tale fattispecie, la C.M. n. 73 del 27 maggio 1994 la quale ha previsto che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti soci, il trattamento di fine mandato) presuppongono “l’avvenuto incasso giuridico” del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare anche mediante l’applicazione della ritenuta d’imposta.
Il presupposto giuridico su cui si fonda la ragione dell’Agenzia delle Entrate è l’art. 88, comma 4, del TUIR che testualmente recita: “Non si considerano sopravvenienze attive […] la rinuncia dei soci ai crediti”. A fronte di tale beneficio per la società (che sottende a una finalizzazione della rinuncia al credito da parte del socio allo scopo di patrimonializzare la società), il socio vedrebbe accrescere il valore fiscalmente riconosciuto alla propria partecipazione ai sensi dell’art. 94, comma 6 del TUIR e del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la propria circolare n. 52/2004.
La Cassazione, con la sentenza n. 20026/2010, richiamando implicitamente quanto asserito dal Ministero con la richiamata risoluzione, ha stabilito che la rinuncia a compensi maturati e non erogati comporta tassazione in capo al rinunciante. Ulteriore motivazione addotta è che si tratterebbe, in realtà, di utili di fatto non distribuiti.
La presunzione dell’incasso giuridico è stata, comunque, contrastata da altra parte della giurisprudenza (C.T.C., Sez. XIV del 22 aprile 1998 n. 2085; C.T.C., Sez. XIV del 10 novembre 1997 n. 5425).
Poi ho trovato questo (v. pag. 25)..
http://sv.dataconsultsrl.it/v78/newweb/manualistica/Cacciapaglia_Unico_2011.pdf
E anche questo (v. pag. 27)
http://www.adcrimini.it/public/pdf/Convegni/VALCARENGHI.pdf
Aggiungo,
dulcis in fundo, che oltre alla mancanza di una espressa rinuncia da parte dell'amministratore, la società ha operato le ritenute nei suoi confronti e poi, tanto perché non mancasse nulla, lo ha anche inserito nel 770 (!!).
Insomma, un gran casino.. In compenso mi sto facendo una cultura sull'argomento, per ora senza però riuscire a venirne completamente a capo.. Grazie ancora per l'attenzione !! E se trovate qualcosa.. :sun: