A mio avviso se il venditore, nel momento in cui spedisce la merce, appoggiandola presso lo spedizioniere (mi pare di capire) sa (o dovrebbe sapere dal cliente) che la merce è destinata all'esportazione, non vi è dubbio che l'operazione è in regime di non imponibilità ex art. 8 c. 1 lett. b) (in questo caso) del DPR 633/72.
Il fornitore riceverà dallo spedizioniere una copia della bolla doganale di esportazione (se ciò non avviene dovrà richiederla) dopodiché dovrà verificare accedendo al sito di ADM, tramite inserimento del MRN presente sulla bolla nell'apposita sezione, che la merce sia effettivamente uscita dal territorio comunitario. Se decorsi i 90 gg. la merce non risulterà uscita dal territorio comunitario, solo allora dovrà rettificare il documento precedente emesso assoggettandolo all'IVA italiana.
Arrivata la merce in Svizzera, configurandosi una importazione, ovvio che tale Stato applicherà gli oneri doganali previsti dalla propria legislazione.
Saluti.