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Rientro in Italia dal Canada

marcovin

Utente
Buongiorno Dr. Rodella,

Sono rientrato in Italia dal Canada ad Agosto del 2012 (dove lavoravo come ricercatore per un'azienda canadese, ma non posso usufruire dei benefici fiscali per il rientro dei cervelli per motivi anagrafici)dopo 5 anni (ero regolarmente iscritto all'AIRE) ed ora si pongono alcuni quesiti su come fare la dichiarazione delle tasse. Dal primo Settembre lavoro per un impresa italiana in pianta stabile in Italia.
Prima domanda: posso fare il 730 o devo compilare il modello Unico ? Potendo beneficiare di una detrazione d'imposta (lavori di ristrutturazione) sarebbe naturalmente meglio poter fare il 730 per ottenere il credito risultante in tempi brevi.
Seconda domanda: devo dichiarare il reddito prodotto all'estero nei primi 8 mesi del 2012 (gia' regolarmente tassato in Canada) ? E se si, come reddito reale o come retribuzione convenzionale ?
Terza domanda: posseggo un immobile in Canada in comproprieta' con mia moglie (che rimane attualmente residente canadese), posso portare la property tax pagata in Canada in detrazione di quanto dovrei pagare per l'IVIE ?

Ringraziando anticipatamente,

Cordiali saluti
Marco
 
Buongiorno Dr. Rodella,

Sono rientrato in Italia dal Canada ad Agosto del 2012 (dove lavoravo come ricercatore per un'azienda canadese, ma non posso usufruire dei benefici fiscali per il rientro dei cervelli per motivi anagrafici)dopo 5 anni (ero regolarmente iscritto all'AIRE) ed ora si pongono alcuni quesiti su come fare la dichiarazione delle tasse. Dal primo Settembre lavoro per un impresa italiana in pianta stabile in Italia.
Prima domanda: posso fare il 730 o devo compilare il modello Unico ? Potendo beneficiare di una detrazione d'imposta (lavori di ristrutturazione) sarebbe naturalmente meglio poter fare il 730 per ottenere il credito risultante in tempi brevi.
Seconda domanda: devo dichiarare il reddito prodotto all'estero nei primi 8 mesi del 2012 (gia' regolarmente tassato in Canada) ? E se si, come reddito reale o come retribuzione convenzionale ?
Terza domanda: posseggo un immobile in Canada in comproprieta' con mia moglie (che rimane attualmente residente canadese), posso portare la property tax pagata in Canada in detrazione di quanto dovrei pagare per l'IVIE ?

Ringraziando anticipatamente,

Cordiali saluti
Marco


Egregio signor Marco,

posso rispondere solo al secondo quesito.

In relazione ai suoi chiarimenti, ritengo che Lei sia da considerarsi residente fiscale in Canada, nell'anno fiscale 2012, in base alla previsione contenuta nell'articolo 2 comma 2 del Tuir, in quanto è stato iscritto all'Aire per la maggior parte del periodo d'imposta, non era iscritto nell'anagrafe del Comune italiano ed aveva eletto il suo centro di interessi in Canada, avendo la moglie, forse anche figli eccetera, eccetera. Tutto ciò premesso, tutti i redditi prodotti in Canada, sono tassati esclusivamente in Canada.
Dovrebbe inoltre verificare le leggi canadesi, poiché con ogni probabilità, anche i redditi prodotti in Italia per i sei mesi successivi del 2012, oltre a scontare le imposte in Italia, in base al principio di territorialità, dovranno pagare le tasse in Canada, in base al principio definito "worldwide taxation principle".
La duplice tassazione in Italia, sulle retribuzioni convenzionali, dovrebbe essere effettuata solo nella ipotesi in cui Lei sia considerato residente fiscale in Italia, ipotesi probabilmente da escludere.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Egr. Dr. Rodella,
La ringrazio della risposta e del consiglio.
Il principio della "worldwide taxation" o" worldwide income" e' vigente in Canada in quanto ci e' stato applicato negli anni da noi trascorsi in quel paese. Ci sono pero' accordi bilaterali che evitano il pagamento delle tasse doppie nei due paesi e quindi cosa succede delle tasse pagate in Italia in un eventuale ricalcolo canadese ? (Spererei in un rimborso visto che i crediti fiscali vengono rimborsati in 15 giorni !).
Rimane inoltre sempre aperto il problema della dichiarazione da presentare in Italia, 730 o Unico ?
Purtroppo le questioni sono molte e la situazione non mi e' ancora molto chiara...
Grazie ancora.
Cordiali saluti
Marco
 
Egr. Dr. Rodella,
La ringrazio della risposta e del consiglio.
Il principio della "worldwide taxation" o" worldwide income" e' vigente in Canada in quanto ci e' stato applicato negli anni da noi trascorsi in quel paese. Ci sono pero' accordi bilaterali che evitano il pagamento delle tasse doppie nei due paesi e quindi cosa succede delle tasse pagate in Italia in un eventuale ricalcolo canadese ? (Spererei in un rimborso visto che i crediti fiscali vengono rimborsati in 15 giorni !).
Rimane inoltre sempre aperto il problema della dichiarazione da presentare in Italia, 730 o Unico ?
Purtroppo le questioni sono molte e la situazione non mi e' ancora molto chiara...
Grazie ancora.
Cordiali saluti
Marco

Egregio signor Marco,
Non conosco le leggi fiscali canadesi, posso risponderle, facendo riferimento alla nostra normativa interna.
In base a quanto lei asserisce, anche in Canada c'è una norma fiscale simile alla nostra, cd. "tassazione concorrente", per la quale il residente di uno Stato deve corrispondere le imposte in detto Stato per tutti i redditi percepiti all'estero, per poi, successivamente, ottenere un rimborso relativo alla duplice imposizione sopportata dal lavoratore, quale soggetto d'imposta. Al fine di limitare questa lunga procedura, le varie Convenzioni bilaterali contro le doppie, sottoscritte dai vari Stati, hanno stabilito alcune deroghe alla disciplina generale. Nel nostro caso l'articolo 15 della Convenzione Italia - Canada stabilisce che: le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
In relazione a quanto esposto, qualora, tutti e tre questi requisiti si dovessero perfezionare, avremmo la tassazione esclusiva solo nel primo Stato. In base a quello che lei ha affermato, l'aspetto temporale viene rispettato, dovrebbe verificare gli altri due punti, b) e c).
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
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