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Ricorso silenzio rifiuto Rimborso IRPEF

Mi riferisco alla Risposta Agenzia Entrate n. 425/2023 del 08/09/2023 in cui la stessa riconosce l' errore nell' applicazione della trattenuta fiscale su indennità Fondo Previdenza Dipendenti Ministero Finanze ( da Voi pubblicata sul Vs sito ). Alla pubblicazione della Risposta ho presentato istanza di rimborso alle Entrate sulle maggiori ritenute effettuate sulla liquidazione dell' indennità. Non avendo ricevuto risposta entro 90 giorni si sono verificate le condizioni per il ricorso avverso silenzio-rifiuto. Il mio dubbio riguarda il problema della decadenza. Essendo state operate le trattenute negli anni 2016/2017, secondo l' art. 38 DPR 632/1973 opererebbe la decadenza quadriennale per la presentazione dell' istanza di rimborso, per cui sarei fuori termini. A mio parere tuttavia, data la particolarità del caso ( riconoscimento tardivo dell'errore da parte dell' Agenzia delle Entrate ) potrei appellarmi all' art. 21, D.Lgs 546/1992 per cui la decorrenza del termine decadenziale di 2 anni decorrerebbe dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la richiesta di rimborso, per cui rientrerei nei termini. Le pronunce della Cassazione in materia mi sono apparse discordanti, pertanto desidererei conoscere il Vs illuminato parere.
 
In realtà la risposta citata afferma semplicemente che le indennità oggetto di interpello sono da assoggettare a tassazione separata, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato formatosi sul punto. Non si è in presenza di un mutamento di interpretazione che farebbe scattare il presupposto per il rimborso.
Detto questo, nella fattispecie non ritengo sia applicabile l'art. 21 del Dlgs 546/92 atteso che tale risposta non può in alcun modo costituire il presupposto per la proposizione dell'istanza di rimborso, che andava proposta entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata da parte del sostituto d'imposta (art. 38 c. 2 DPR 602/73).
Saluti.
 
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