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riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

Salvo errori ... articolo 2, comma 229, legge 23 dicembre 2009, n. 191
grazie!!!

L. 23/12/2009 N. 191 ( Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.)

229. Al comma 2 dell’ articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».
...
Visto che il 31/10/2010 è domenica e che il 1/11 è festivo, la scadenza dovrebbe essere 2/11/2010. Giusto?
Saluti
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

Salve, volevo sapere se, avendo venduto un terreno nel 2009 e non avendo ancora liquidato l'imposta, potessi usufruire della "rivalutazione 2010".grazie
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

Ciao,
una informazione.

Se al 1° di gennaio il terreno è ancora agricolo, ma entro il 31/10/2010 sono certo che diventerà edificabile, io posso mettere nella stima il valore dell'area edificabile e non da agricola?

O meglio, ci sono dei limiti in cui fissare una eventuale stima del terreno? Io posso definire che quell'area che oggi è agricola e il cui valore porebbe essere 100 (numero a caso) e invece definirlo in 1000 perchè ha grandi possibilità di aumento se succedeono alcune cose?

Grazie.

Diciamo che la soluzione sta a metà strada, nel senso che non essendo ancora edificabile non potà avere valore come se lo fosse, ma se già in perizia si potevano conoscere elementi certi con i quali seppur non ultimato l'iter il risultato atteso è quello allora la valutazione ne terrà conto.
Attento però che se tutto finisce in nulla di fatto poi il terreno è comunque rivalutato e può creare problemi da giustificare se si vende a minor valore rispetto alla perizia.
Comunque chi giura la perizia si accolla l'onere di battezzare il valore.
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

Scusate la domanda... ma io non ho ben capito il discorso sulla rivalutazione:

Io posseggo un terreno che, ad oggi, è accatastato come mandorleto.
Con il nuovo PRG tale terreno è diventato edificabile.
I miei dubbi sono:

1- Sono obbligato ad effettuare la rivalutazione?
2- Se non ho intenzione di vendere o di costruire un nuovo fabbricato posso evitare di fare la rivalutazione.
3- Se il terreno ha una destinazione urbanistica con possibilità edificatoria, ma io lo utilizzo come mandorleto, cambia la sua tassazione o la rendita catastale?

Forse le domande risulteranno banali ma ammetto la mia totale ignoranza in materia.
Grazie
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

1) no, non sei obbligato
2) si, come sopra, non sei obbligato
3) non cambia la rendita catstale e la tassazione ai fini irpef, ma cambia ai fini ici.

in definitiva la rivalutazione non è assolutamente un obbligo, ma un'opportunità per pagare MOLTO meno tasse in caso di vendita di un suolo edificatorio.

ciao antonio
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

1) no, non sei obbligato
2) si, come sopra, non sei obbligato
3) non cambia la rendita catstale e la tassazione ai fini irpef, ma cambia ai fini ici.

in definitiva la rivalutazione non è assolutamente un obbligo, ma un'opportunità per pagare MOLTO meno tasse in caso di vendita di un suolo edificatorio.

ciao antonio

Mille grazie per la risposta chiara e veloce!!!!:yes2:
 
Riferimento: riapertura termini per rivalutazione terreni edificabili

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate o no.
Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest’ultima riapertura.
La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:

Possesso Redazione perizia
 
01.01.10 31.10.10 31.10.11 31.10.12
  
Versamento imposta (1° rata) Versamento 2° rata Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:

se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2010
volendolo nuovamente rivalutare
dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva
chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.

Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l’Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l’istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art. 38 DPR n. 602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art. 21, D. Lgs. n. 546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.
L’imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l’aliquota è del:

4% per i terreni agricoli e le aree edificabili; 4% per le partecipazioni qualificate; 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per i terreni
la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto.

In caso di cessione di partecipazioni
la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente.
Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l’accedere alla rivalutazione, ovvero la tassazione delle plusvalenze, secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili.

Pensando alle sole aree edificabili
 
il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo dell’area al 1° gennaio 2010 da un lato e l’esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall’altro.

Quanto alle partecipazioni non qualificate
 
il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall’altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l’importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);

Quanto alle partecipazioni qualificate
 
il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato e il prelievo che deriverebbe dall’assoggettare a imposizione progressiva il 49,72% della plusvalenza realizzata.

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell’ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

Scusatemi se mi intrometto in questa discussione a cui sono interessata, io ho già fatto una rivalutazione nel 2004, la rifaccio adesso aumentando il valore al mio terreno, per richiedere il rimborso a cosa si fa riferimento (48 mesi) alla prima rivalutazione cioè quella del 2004 o i 48 mesi si riferiscono a quella che farò nel 2010? Nel caso i 48 mesi si riferiscono alla prima rivalutazione, come vanno contati dal 2004 data in cui è stata effettuata o dal 2006 anno in cui ho pagato l'ultima rata? Grazie e scusatemi Milena
 
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