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revoca mandato consulente del lavoro

kris_74

Utente
Intendo revocare mandato al consulente del lavoro che mi tiene la contabilità, ho chiesto indietro la documentazione ma lui mi chiede prima il saldo. Ho tutta l'intenzione di pagare quanto gli spetta ma non ho la cifra richiesta in questo momento, ho chiesto di poter pagare un pò per volta.
Vorrei sapere se un consulente del lavoro può trattenere la documentazione fino al saldo. Il mio avvocato dichiara che non può, invece il mio (nuovo) commercialista mi dice che può trattenere la documentazione da codice deontologico dei consulenti del lavoro.
Siamo le solite, ogni consulente mi dice una cosa diversa...
Qualcuno mi può aiutare? Grazie!
 
non credo che al consulente del lavoro spetti il diritto di ritenere la documentazione in assenza del pagamento.
credo che sarebbe utile richiedere tutta la documentazione al consulente del lavoro mediante una raccomandata a/r.
ciao
 
Anch'io pensavo così (come avviene per i commercialisti) ma il codice dei consulenti del lavoro recita:

Art. 29 (Restituzione dei documenti)
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti
relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso
scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della
liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando
sia necessario alla tutela della propria posizione.

Poi secondo l’articolo 2235 del Codice Civile il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Non se ne viene fuori...
 
CODICE DEONTOLOGICO-Approvato con delibera n. 209 del 3 Ottobre 2008
(in vigore dal 2 dicembre 2008)

Art. 29 (Restituzione dei documenti)
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti
relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso
scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della
liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando
sia necessario alla tutela della propria posizione
 
Questo vuol dire che non posso avere indietro la documentazione fino al momento in cui ho saldato? Ripeto intendo farlo ma al momento sto aspettando pagamenti a mia volta da alcuni commitenti!
 
Anch'io pensavo così (come avviene per i commercialisti) ma il codice dei consulenti del lavoro recita:

Art. 29 (Restituzione dei documenti)
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti
relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso
scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della
liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando
sia necessario alla tutela della propria posizione.

Poi secondo l’articolo 2235 del Codice Civile il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Non se ne viene fuori...

per come la vedo io può trattenere "copia dei documenti", mentre dovrebbe renderti gli originali ...
io farei richiesta con raccomandata richiamando il citato articolo 29 al punto 1, ed inviandone una copia all'alla segreteria dell'albo di competenza ...
vedrai che te li rende subito.
ciao.
 
Mi chiedo come mai il commercialista non può trattenere la documentazione da codice deontologico mentre il consulente dl lavoro sembra (da quanto ho capito) poterlo fare. Non si tratta di appropriazione indebita? Lo strumento per avere indietro i soldi dovrebbe essere il decreto ingiuntivo (se si hanno i titoli per poterlo fare...) non certo tergiversare ricattando il cliente.
 
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