Aspetti sanzionatori
L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata).
Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta).
In sintesi :
· Senza effettuazione di forniture in sospensione
· Sanzione da 258 a 2.065 euro
· Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”
· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata
· Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”
· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale