Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Revoca Dichiarazione D'intento

marto

Utente
Un fornitore mi ha detto che non avendo provveduto all'invio telematico della dichiarazione d'intento che gli ho emesso vorrebbe una revoca e una riemissione della stessa ma con data odierna.
Pur facendo come lui mi dice lo sollevo dall'inadempienza originale?
 
Riferimento: Revoca Dichiarazione D'intento

No, doveva mandare lo stesso la comunicazione.
Secondo me, ti sta facendo fare del lavoro inutile,
io gli consiglierei di mandare la comunicazione anche se in ritardo.
 
Riferimento: Revoca Dichiarazione D'intento

Aspetti sanzionatori

L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata).

Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta).

In sintesi :



· Senza effettuazione di forniture in sospensione


· Sanzione da 258 a 2.065 euro

· Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”


· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata

· Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”


· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale
 
Riferimento: Revoca Dichiarazione D'intento

Aspetti sanzionatori

L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata).

Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta).

In sintesi :



· Senza effettuazione di forniture in sospensione


· Sanzione da 258 a 2.065 euro

· Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”


· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata

· Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”


· Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale

Comunque credo che si possa avvelersi del ravvedimento almeno è questo cha hanno fatto alcuni amici professionisti x loro clienti che non gli avevano comunicato la ricezione di alcune dichiarazioni. da verificare ovviamente:rolleyes:
 
Riferimento: Revoca Dichiarazione D'intento

E' possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) per sanare le violazioni relative al mancato invio della comunicazione o alla trasmissione della stessa con dati inesatti o incompleti, inviando la comunicazione per la prima volta (se omessa) o corretta (se errata) e versando la sanzione ridotta a un quinto del minimo entro un anno dalla violazione commessa.
 
Alto