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Reverse charge

l'appaltatore detrae meno IVA....ma non l'ha nemmeno pagata. Il risultato non cambia. Anzichè pagare 12.000 una prestazione e detrarne 2000 di IVA, pagherà 10.0000 senza alcuna detrazione.
Il RC è stato introdotto perchè si assisteva al fenomeno che vedeva sovente subappaltatori che non versavano l'IVA dovuta, mentre gli appaltatori la detraevano con la conseguenza che l'Erario veniva danneggiato doppiamente. Così facendo il passaggio "a rischio" viene sterilizzato, e l'IVA rientra nei passaggi successivi.
 
Un impresa di autotrasporto gru codice attività 63210(trasporta le gru e le piazza sul suolo, poi operai terzi alla ditta si occupano del montaggio) deve fatturare con il reverse charge?
 
Stiamo attenti a considerare il tenore letterale della norma la quale recita che il reverse charge si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazioen di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un subappaltatore"
Quindi se il committente appaltante impresa di costruzione si pone come appaltatore si applica il regime del reverse charge.


> E' esatta quanto afferma Catia, triste dirlo ma e' cosi'
> l'esame va fatto per singola lavorazione.-
> Resta fermo che,nel caso in cui un'impresa di costruzioni
> assuma lavori in appalto ed a sua volta affidi in subappalto ad
> un'altra impresa la realizzazione totale o parziale
> dell'opera,il meccanismo dell'inversione contabile trova
> applicazione nel rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il
> soggetto subappaltatore.-
> Al contrario, il regime dell'inversione contabile non si
> applica alle prestazioni rese direttamente,in forza di
> contratti d'appalto,nei confronti di imprese di costruzione o
> di ristrutturazione,ovverosia nel rapporto tra l'impresa edile
> che costruisce direttamente in proprio e ceh affida totalmente
> o parzialmente l'esecuzione dei lavori in appalto.In tal
> ipotesi,pertanto,restano ferme le modalita' otrdinarie di
> applicazione e versamento dell'Iva(l'impresa appaltatrice
> fattura con Iva la prestazione eseguita nei confronti
> dell'impresa appaltante/committente).
> In sostanza, come gia' segnalato, il meccanismo del R.C.
> risulta applicabile ai soli rapporti tra:
> -subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente
> l'attivita' di costruzione o di ristrutturazioni di immobili
> -subappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori
> di lavori immobiliari
> -subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori,cosiddetto
> "subappalto a cascata"
> In nessun caso,quindi,viene preso in considerazione ai fini
> della definizione dell'ambito applicativo della disposizione,il
> rapporto tra appaltatore e committente principale (impresa)che,
> pertanto,e' estraneo alla stessa.-
> Per quanto concerne l'interpretazione della non attineza in
> Revrese charge tra posa in opera e vendita di materiale e'
> opportuno anche verificare l'emissione del ddt solitamente se'
> esiste un ddt di vendita (ad.es piastrelle)no R.C.dove la posa
> fatturata dalla stessa ditte venditrice figura come prestazione
> meramente accessoria alla vendita stessa.-
> Buon pomeriggio.-

[%sig%]
 
Stiamo attenti a considerare il tenore letterale della norma la quale recita che il reverse charge si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazioen di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un subappaltatore"
Quindi se il committente appaltante impresa di costruzione si pone come appaltatore si applica il regime del reverse charge.


> E' esatta quanto afferma Catia, triste dirlo ma e' cosi'
> l'esame va fatto per singola lavorazione.-
> Resta fermo che,nel caso in cui un'impresa di costruzioni
> assuma lavori in appalto ed a sua volta affidi in subappalto ad
> un'altra impresa la realizzazione totale o parziale
> dell'opera,il meccanismo dell'inversione contabile trova
> applicazione nel rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il
> soggetto subappaltatore.-
> Al contrario, il regime dell'inversione contabile non si
> applica alle prestazioni rese direttamente,in forza di
> contratti d'appalto,nei confronti di imprese di costruzione o
> di ristrutturazione,ovverosia nel rapporto tra l'impresa edile
> che costruisce direttamente in proprio e ceh affida totalmente
> o parzialmente l'esecuzione dei lavori in appalto.In tal
> ipotesi,pertanto,restano ferme le modalita' otrdinarie di
> applicazione e versamento dell'Iva(l'impresa appaltatrice
> fattura con Iva la prestazione eseguita nei confronti
> dell'impresa appaltante/committente).
> In sostanza, come gia' segnalato, il meccanismo del R.C.
> risulta applicabile ai soli rapporti tra:
> -subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente
> l'attivita' di costruzione o di ristrutturazioni di immobili
> -subappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori
> di lavori immobiliari
> -subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori,cosiddetto
> "subappalto a cascata"
> In nessun caso,quindi,viene preso in considerazione ai fini
> della definizione dell'ambito applicativo della disposizione,il
> rapporto tra appaltatore e committente principale (impresa)che,
> pertanto,e' estraneo alla stessa.-
> Per quanto concerne l'interpretazione della non attineza in
> Revrese charge tra posa in opera e vendita di materiale e'
> opportuno anche verificare l'emissione del ddt solitamente se'
> esiste un ddt di vendita (ad.es piastrelle)no R.C.dove la posa
> fatturata dalla stessa ditte venditrice figura come prestazione
> meramente accessoria alla vendita stessa.-
> Buon pomeriggio.-
 
Stiamo attenti a considerare il tenore letterale della norma la quale recita che il reverse charge si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazioen di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un subappaltatore"
Quindi se il committente appaltante impresa di costruzione si pone come appaltatore si applica il regime del reverse charge.
Attenzione:. Errore nell'applicazione del Reverse Charge
Nell'ipotesi in cui un subappaltatore( e sono tutti tali quando il committente appaltante si pone come appaltatore) non applichi la disciplina del Reverse Charge, e, pertanto, emetta fattura con IVA al proprio committente, il destinatario della prestazione (appaltatore) che paga l'IVA in via di rivalsa, non può portare in detrazione l'imposta che gli è stata erroneamente addebitata, fermo restando il suo diritto al rimborso dell'imposta, che deve essergli corrisposto direttamente dal subappaltatore. Quest'ultimo, a sua volta, ha diritto alla richiesta di rimborso all'erario dell'IVA versata. Nell'ipotesi in cui l'errore viene ravvisato entro 12 mesi dall'emissione della fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, recuperando l'imposta versata e regolarizzando in tal modo la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto la prestazione.


Nel settore edilizio, il soggetto responsabile tenuto all'applicazione della corretta aliquota IVA ( 4, 10 e 20%), è colui che esegue la prestazione. Allo stesso tempo, nell'ipotesi di contratto di appalto per il quale è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata, la stessa aliquota si applica anche nelle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione che per l'applicazione dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore).
In sostanza, anche in presenza di Reverse Charge, l'appaltatore che riceve la prestazione dal subappaltatore deve integrare la fattura applicando l'aliquota IVA prevista per la prestazione eseguita dal subappaltatore (esempio 4% se trattasi di subappalto eseguito per la costruzione della cosiddetta prima casa; n. 39 Tab. A, parte II, D.P.R. 633/72).
Infatti, il Reverse Charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile. Ovviamente, essendo l'appaltatore tenuto al versamento dell'imposta, sullo stesso ricade la responsabilità dell'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare.

Alla luce di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, ha fornito delle indicazioni utili per sciogliere alcuni tra i dubbi più ricorrenti.

1. Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dall'1 gennaio 2007
La disciplina del Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni di subappalto emesse dall'1 gennaio 2007. Pertanto, nell'ipotesi di pagamento nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall'emissione), l'inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3-4, del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le operazioni, agli effetti dell'IVA si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, ovvero comunque all'atto di emissione della fattura, se precedente.
Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006 e il Reverse Charge non trova applicazione, poiché in vigore per le fatture emesse dall'1 gennaio 2007.

2. Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto.
Pertanto, ancorché l'operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore, da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella Atecofin 2004, l'inversione contabile non trova applicazione in quanto non si tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.

3. Fornitura con posa in opera di pavimenti
L'inversione contabile non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di pavimenti, come precisato nella Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006. Infatti, anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d'opera (es. posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall`appaltatore). Queste ultime due fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d'opera), rientrano, invece, nella disciplina del Reverse Charge.

4. Applicabilità del Reverse Charge nell'ipotesi di General Contractor o di Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell'ipotesi in cui l'affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art.176 D.Lgs n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l'inversione contabile non trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono all'intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un'opera e che vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei lavori ed, eventualmente, all'esecuzione di parte dei lavori. Pertanto, relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni proprie dell'Ente appaltante.
Nell'ipotesi, invece, di associazioni temporanee di imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l'inversione contabile trova applicazione nell'ipotesi in cui le imprese associate affidino l'esecuzione dei lavori ad un'impresa terza, ovvero nell'ipotesi in cui una delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un'altra delle imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi di un contratto di subappalto.
 
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