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Reverse charge

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STEFANO 2

Ospite
La nuova Finanziaria prevede che sono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera poichè accessoria rispetto alla cessione del bene.
Come va interpretata? Un posatore di piastrelle deve applicare l'Iva se la prestazione è inferiore al valore delle piastrelle stesse?
Oppure,come ritengo, l'IVA va applicata solo se l'installatore svolge principalmente l'attività di rivenditore (per esempio la vendita di condizionatori dove, come attività accessoria, te li installano.

grazie
 
Se fai una ricerca su vecchi post, trovi interi trattati al riguardo.
Ciao
 
purtroppo il pensiero comune è un gran casino, perché in pratica vanno valutati caso per caso. Noi che svolgiamo attività edilizia codice 45211 ci troviamo non poco in difficoltà. Credo che nel dubbio sia meglio applicare il r.c.
 
secondo il "fisco pensiero" l'iva corrisposta per una fattura che andava assoggettata al regime del reverse charge ...non è detraibile

Considerato che l'iva è imposta che assimila le direttive comunitarie si può tranquillamente sostenere che un iva indicata in fattura da un soggetto che l'ha versata ( o compensata ) al fisco è SEMPRE detraibile.

Se il fisco non si "sveglia" e fornisce indicazioni chiare, limpide e trasparenti ( è previsto dallo statuto del contribuente) non gli conviene creare contenziosi di questo tipo
 
E' esatta quanto afferma Catia, triste dirlo ma e' cosi' l'esame va fatto per singola lavorazione.-
Resta fermo che,nel caso in cui un'impresa di costruzioni assuma lavori in appalto ed a sua volta affidi in subappalto ad un'altra impresa la realizzazione totale o parziale dell'opera,il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione nel rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il soggetto subappaltatore.-
Al contrario, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente,in forza di contratti d'appalto,nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione,ovverosia nel rapporto tra l'impresa edile che costruisce direttamente in proprio e ceh affida totalmente o parzialmente l'esecuzione dei lavori in appalto.In tal ipotesi,pertanto,restano ferme le modalita' otrdinarie di applicazione e versamento dell'Iva(l'impresa appaltatrice fattura con Iva la prestazione eseguita nei confronti dell'impresa appaltante/committente).
In sostanza, come gia' segnalato, il meccanismo del R.C. risulta applicabile ai soli rapporti tra:
-subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente l'attivita' di costruzione o di ristrutturazioni di immobili
-subappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori di lavori immobiliari
-subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori,cosiddetto "subappalto a cascata"
In nessun caso,quindi,viene preso in considerazione ai fini della definizione dell'ambito applicativo della disposizione,il rapporto tra appaltatore e committente principale (impresa)che, pertanto,e' estraneo alla stessa.-
Per quanto concerne l'interpretazione della non attineza in Revrese charge tra posa in opera e vendita di materiale e' opportuno anche verificare l'emissione del ddt solitamente se' esiste un ddt di vendita (ad.es piastrelle)no R.C.dove la posa fatturata dalla stessa ditte venditrice figura come prestazione meramente accessoria alla vendita stessa.-
Buon pomeriggio.-
 
Ho saputo che probabilmente il reverse charge verrà applicato anche negli appalti e in altri settori, ma è una cosa non ancora entrata in vigore.. volevo solo informarvi. Ciao
 
UN IMPRESA EDILE HA COME OGGETTO DELLA ATTIVITA'FORNITURA E POSA IN OPERA, DI CONTRISOFFITTATURE, I SUOI CLIENTI SONO PER LO PIU'ALTRI IMPRESE EDILE CHE COSTRUISCONO E RISTRUTTURANO IMMOBILI.
A NOSTRO AVVISO POICHE'LA PRIMA IMPRESA FORNISCE E PONE IN OPERA BENI NON DEVE APPLICARE IL REVERSE CHARGE PERCHE'LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E' ACCESSORIA ALLA FORNITURA.
UN SUO CLIENTE (IMPRESA DI COSTRUZIONE)RITIENE CHE LA PRIMA DEBBA APPLICARE IL R.C.,PERCHE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI COSTA PIU' DELLA FORNITURA DEI BENI.
MANCANDO INDICAZIONI DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE COME CI SI DEVE COMPORTARE?
 
Intanto occorre risulti dal contratto che la prestazione che si sta' eseguendo sia di subappalto e quindi soggetta all'inversione contabile,allo scopo di mettere il subappaltatore in condizione di adempiere correttamente all'obbligo di fatturazione con R.C.
Qualora esista questo presupposto,sono escluse dal R.C. le forniture di beni con posa in opera,in quanto dette prestazioni si configurano come cessioni di beni (quali ad Es.la vendita di ceramiche con conseguente posa)dove la posa IN OPERA COSTITUISCE PRESTAZIONE MERAMENTE ACCESSORIA,in questo caso mi par di capire che non siamo in presenza di prestazione accessoria vista anche l'entita' maggiore della posa in opera rispetto alla controsoffittatura.-
Saluti.-

[%sig%]
 
ciao!volevo solo capire il motivo per cui l'iva che avrebbe dovuto versare il subappaltatore deve poi vrsarle l'appaltatore...perche questo sistema del reverse charge comporta che l'appaltatore si detragga meno iva...
 
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