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Reverse charge

linus

Utente
Un artigiano (muratore cod. att.433901) emette fatture senza iva soggetta a reverse charge, l'iva sugli acquisti può detrarla tutta? magari il credito iva annuale cod.trib. 6099 può utilizzarlo per le compensazioni.
Grazie
linus
 
Riferimento: Reverse charge

Le operazioni reverse charge in edilizia non sono esenti ex art. 10, pertanto non va calcolato alcun pro rata ex art. 19, pertanto la risposta alla tua domanda è si :)
 
Riferimento: Reverse charge

Tenuto conto che il meccanismo dell’inversione contabile potrebbe provocare una rilevante eccedenza di crediti IVA in capo al subappaltatore, a livello normativo, già in sedi di conversione del Decreto "Visco Bersani" (art. 35, commi 6-bis e 6-ter, della legge 248/2006), anche grazie all'intervento dell’ANCE, sono state introdotte alcune misure correttive. In particolare:
- la possibilità di richiesta di rimborso annuale (ai sensi dell'art.30, comma 3, lett.a, del D.P.R. 633/1972, come appositamente modificato dall'art. 35, comma 6-bis, della legge 248/2006).
- la possibilità di richiesta di rimborso infrannuale (ai sensi dell'art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972);
L'eccedenza annuale d'imposta detraibile può essere chiesta a rimborso (annuale o infrannuale), qualora l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni (operazioni passive) superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni a cui si applica il “reverse charge”, da conteggiare ad aliquota 0, maggiorata del 10% (cfr. C.M. 37/E/2006);
- la facoltà di effettuare la compensazione infrannuale tra diverse imposte e contributi (ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.P.R. 542/1999) nel limite di 516.546,90 (previsto dall'art.34 della legge 388/2000), ferma restando la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art.30 del D.P.R. 633/1972 per l'ottenimento del rimborso;
- l'estensione, a favore degli operatori con volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, del limite di compensazione e di rimborso annuale da 516.456,90 a 1.000.000 di euro (introdotta dall'art. 35, comma 6 ter, della legge 248/2006).
Nella citata Circolare 37/E/2006, l’Agenzia delle Entrate precisa che il richiamo dell'art.35, comma 6 ter della legge 248/2006 all'art. 34 della legge 388/2000, che indica i limiti massimi dei crediti d'imposta compensabili ovvero rimborsabili, porta a ritenere che detto limite sia innalzato a 1.000.000 di euro, oltre che per la compensazione, anche per il rimborso annuale dell'imposta.
A questo riguardo, al fine di poter dimostrare l'esistenza del requisito relativo al fatturato, necessario per fruire del più alto importo di compensazione e rimborso annuale permesso, appare opportuno redigere il contratto di subappalto per iscritto (evitando la forma verbale dello stesso), controfirmato da entrambe le parti.

Saluti.-
 
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