Riferimento: Reverse charge
Il Reverse Charge nell'edilizia trova applicazione alle "prestazioni di servizi",compresa la prestazione di manodopera,rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.-
In pratica:
- il subappaltatore deve fatturare i lavori all’appaltatore senza addebito dell’Iva e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta. In sostanza la fattura emessa dal subappaltatore evidenzierà solo l’imponibile e, in luogo dell’Iva, dovrà essere riportata l’indicazione “art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/72”.
- l’appaltatore deve integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del citato DPR 633/1972). In pratica, la fattura andrà numerata e registrata nel registro delle fatture emesse (per la numerazione potrà essere utilizzata la numerazione progressiva delle fatture emesse) e numerata e registrata nel registro degli acquisti (la numerazione sarà quella ordinaria progressiva delle fatture ricevute). In pratica, la stessa fattura avrà quindi due numerazioni, una come fattura ricevuta e una come fattura emessa. L’integrazione e successiva annotazione della fattura del subappaltatore nei registri Iva andrà effettuata, come disposto dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/72, “… entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.”
Una buona giornata.-