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Reverse charge

Cosimo

Utente
Salve a tutti, ho letto i numerosi interventi presenti sul forum riguardanti il Reverse charge in edilizia e ho potuto trarre queste conclusioni:

Dopo le incertezze iniziali, dall'insieme di circolari e risoluzioni che sono uscite ultimamente si ricava che il codice attività (Atecofin F) a cui appartiene il subappaltatore non ha rilevanza, ciò che rileva è il tipo di lavoro da lui effettivamente svolto, volta per volta. In pratica deve verificarsi che la singola prestazione svolta dal subappaltatore deve essere inquadrata in una della attività rientranti in quelle classificate nel codice Atecofin. Quindi bisogna valutare caso per caso.

Vorrei ora espormi un il seguente quesito: un’azienda commerciale ha dato in appalto ad un’impresa di costruzioni l’edificazione di un capannone industriale, quest’ultima, a sua volta, ha dato in appalto i lavori di scavo ad un’altra imprese che effettua per attività proprio l’escavazione (non conosco il loro codice attività...). In base a quanto detto sopra il subappaltatore (l’impresa che ha effettuato gli scavi), avrebbe dovuto emettere fattura senza applicazione dell'IVA. Siete d’accordo? Ma questi ha ugualmente emesso fattura con l’addebito dell’imposta. Dato che la fattura è già stata emessa, cosa dovrebbe fare ora il subappaltatore per correggere l’errata fatturazione? Si potrebbe ricorrere ad una “nota credito”? Quale potrebbe essere secondo voi la strada più corretta?

Grazie per la vs. cortesia!
 
Riferimento: Reverse charge

Buona giornata.-
In effetti il prestatore/subapaltatore e l'appaltatore principale devono entrambi svolgere una prestazione che sia riconducibile ad una delle attivita' contenute nella sezione F tab.Atecofin 2004 come giustamente rilevi.-
Non rileva mai il rapporto tra appaltatore principale e committente originario degli interventi,cioe' di colui che acquisisce la proprieta' dei beni incorporati nell'opera che viene realizzata.-
Ora venendo al tuo caso, relativo a nolo a caldo con operatore quindi, si possono verificare i 2 casi ovvero se il prestatore e' chiamato ad eseguire il servizio in qualita' di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente,venendo a mancare l'autonomia organizzativa uno degli elementi tipici del contratto di appalto, non deve applicarsi Reverse Charge, da quanto sostieni sisamo in presenza di lavori di sbancamento con apposito contratto di subappalto,caratterizzato quindi da una obbligazione di risultato,dall'assenza di vincolo di subordinazione,dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, quindi Inversione Contabile.-
Essendo gia' stata emessa fattura appositamente registrata con Iva, andrei direttamente con emissione di Nota di Credito e riemissione di fatturasenza applicazione dell'Iva ai sensi art.17 comma 6 dpr 633/1972.-
 
Riferimento: Reverse charge

Una volta ricevuta la nuova fattura da parte del subappaltatore, senza l'applicazione dell'Iva, devo provvedere ad integrarla della relativa imposta. In questo caso è sufficiente scriverci nella descrizione “a penna” la seguente dicitura???:
"Integrazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/72"

Imponibile.......
Iva................
Totale...........

Oppure c'è un modulo apposito da utilizzare per integrare la fattura? Come fare?
 
Riferimento: Reverse charge

L'appaltatore integra la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta dovuta.-
Tenendo presente gli obblighi formali di registrazione della stessa, da efettuarsi nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi sia in quello degli acquisti.-
Concretamente noi utilizziamo un secondo sezionale Iva vendite per le registrazioni in Revrese charge fotocopiamo la fattura di Reverse Charge e su di un timbro interno dove viene rilevata la contropartita contabile, il num.di protocollo Iva annotiamo anche l'aliquota Iva ad integrazione fattura.-
Buon lavoro.-
 
Riferimento: Reverse charge

Concretamente noi utilizziamo un secondo sezionale Iva vendite per le registrazioni in Revrese charge fotocopiamo la fattura di Reverse Charge e su di un timbro interno dove viene rilevata la contropartita contabile, il num.di protocollo Iva annotiamo anche l'aliquota Iva ad integrazione fattura.-
Buon lavoro.-

Scusi ma non ho capito... :confused:
 
Riferimento: Reverse charge

Una volta ricevuta la nuova fattura da parte del subappaltatore, senza l'applicazione dell'Iva, devo provvedere ad integrarla della relativa imposta. In questo caso è sufficiente scriverci nella descrizione “a penna” la seguente dicitura???:
"Integrazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/72"

Imponibile.......
Iva................
Totale...........

Oppure c'è un modulo apposito da utilizzare per integrare la fattura? Come fare?

E' sufficiente la descrizione a penna sulla fattura come detto da te. Registri normalmente la fattura d'acquisto. Poi il software dovrebbe prevedere in automatico la generazione dell'autofattura per l'addebito dell'IVA in rivalsa in base all'utilizzo di apposita causale contabile; il software ti genererà solo un movimento ai fini IVA ma non ai fini contabili. Potresti gestire il tutto nei normali registri IVA oppure creare appositi sezionali come detto da Gio.
L'applicazione del meccanismo del reverse charge infatti comporta che l'obbligo della detrazione dell'imposta e la rivalsa (cioè l'incasso dell'imposta da girare poi all'erario) siano effettuati entrambi dal cessionario; l'esercizio della detrazione viene effettuato attraverso la fattura d'acquisto, opportunamente integrata mentre la rivalsa viene effettuata attraverso l'autofattura.
Saluti.
 
Riferimento: Reverse charge

Le prestazioni rese dai subappaltatori ai propri committenti (appaltatore principale o altro subappaltatore) devono essere fatturate senza addebito di imposta, indicando nel documento fiscale la norma di esonero(art.17 co.6 DPR 633/72)

L'appaltatore deve registrare ed integrare la fattura con l'aliquota propria della prestazione svolta (4% 10% o 20%) e la relativa imposta dovuta, registrando tale fattura sia sul registro delle fatture emese sia in quello degli acquisti.L'integrazione della fattura e l'annotazione devono avvenire entro 15 gg.data ricevimento con riferimento al relativo mese, per quanto concerne la registrazione di tale fatture di subappalto in Iva Vendite noi abbiamo adottato un secondo sezionale Iva proprio per tenere distinte le registrazioni di normale attivita' vendita e lavorazione da quelle in Revrese Charge, tutte le fatture acquisti (Revrse Charge incluso) vengono registrate con apposito timbro interno di registrazione ove si denota il numero Prot.Iva la contropartita di costo e l'Importo nonche' in caso di R.C. l'aliquota di integrazione fattura.-
Inoltre sempre per comodita' interna utlizziamo un dossier dove tutte le fatture in Reverse Charge ricevute da subappaltatori vengono fotocopiate ed archiviate, ripeto comodita' nostra in quanto azienda del settore edile quindi non proprio una o due fatture.-
Saluti.-
 
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