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reverse charge organismi associativi

staka

Utente
Salve a tutti,
cortesemente chiedo il vostro parere rigardo l'applicazione il reverse charge per gli organismi associativi.
Nel caso per esempio di un consorzio che riceve un'appalto e provveda ad una semplice assegnazione delle opere alle consorziate senza stipula di subappalto,
le consorziate applicano il reverse charge nella fattura al consorzio, oppure devono applicare l'iva? E se devono aplicareIva in base a quale disposizione derogaroria della norma generale? :(
Grazie, buon lavoro.
 
Riferimento: reverse charge organismi associativi

La normativa in tema di reverse nel campo edile non subordina l'applicazione all'esistenza di un vero e proprio contratto di subappalto (considerando valido anche un accordo verbale) ma che la prestazione rientri nel campo dei lavori edili e che il committente principale agisca in base ad un contratto di appalto.
Ciò è sufficiente ad applicare il reverse charge.
ciao
 
Riferimento: reverse charge organismi associativi

Grazie, la norma in effetti anche su art. 17 c. 6 Dpr 633 porta al Reverse per tutti i contratti sottostanti al contatto di appalto con il committente principale;
però in ambito degli organismi associativi, in particolare i consorzi è diffusa l'interpretazione di far applicare il reverse alle consorziate nei confronti del consorzio solo se quest'ultimo ha un contratto di subappalto e non quando ha direttamente l'appalto.
La circolare 19E 2007 rettifica l'esonero al Reverse per gli organismi associativi indicato dalla circolare 37/e 2006 e parla "in particolare" della circostanza del subappalto, ma a mio parere il reverse vale anche per l'appalto.
Che ne pensate?
 
Riferimento: reverse charge organismi associativi

Nell’ipotesi in cui un consorzio operante nel settore edile agisca in veste di subappaltatore dei lavori e applichi il meccanismo dell’inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti dell’appaltatore principale (o subappaltatore), anche le società consorziate sono tenute ad applicare il “reverse charge” nella fatturazione delle prestazioni effettuate nei confronti del consorzio stesso.
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, che recepisce quanto evidenziato dall’Ance in ordine alle difficoltà operative derivanti dall’applicazione del “reverse charge” in caso di affidamento in subappalto di lavori edili ad un consorzio che agisce in nome proprio e per conto delle consorziate (con mandato senza rappresentanza).

La questione derivava dai precedenti chiarimenti emanati dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 (cfr. Ns circolare n. 743/3 dell’8 febbraio 2007). In tal ambito, si precisava che, nell’ipotesi in cui il consorzio affidasse l’esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle società consorziate restavano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalità di applicazione del tributo, mentre i consorzi erano tenuti ad applicare l’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto.

Tale procedura avrebbe certamente determinato un’eccedenza di credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo l’IVA dall’appaltatore, non avrebbe potuto compensare l’imposta pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno al termine dei lavori.

Con l’obiettivo di superare tale difficoltà, con la presente Circolare 19/E/2007, l’Amministrazione ha in sostanza introdotto un criterio di “trasparenza”, in base al quale nei rapporti tra le singole imprese ed il consorzio si rende applicabile la stessa modalità di fatturazione che regola il rapporto tra il consorzio e l’appaltatore.

Di conseguenza, in presenza di un consorzio subappaltatore che agisce in nome proprio e per conto delle consorziate, in virtù di un mandato senza rappresentanza:

- il consorzio fattura direttamente[1] all’appaltatore principale (o subappaltatore) con il meccanismo del “reverse charge”;

- ciascuna impresa consorziata fattura al consorzio le prestazioni a questo rese con il meccanismo del “reverse charge”, semprechè tali prestazioni rientrino nell’ambito applicativo dell’inversione contabile di cui all’art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria afferma che le prestazioni sin qui rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione del meccanismo del “reverse charge”, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la Circolare n. 37/E/2006, devono essere comunque considerate regolarmente fatturate, sulla base del criterio del legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Pertanto, in questi casi non saranno nè irrogate sanzioni nè richiesti interessi.
 
Riferimento: reverse charge organismi associativi

Grazie Giò.
Charissima l'applicazione del Reverse Charge nel caso in cui il consorzio debba fatturare ad un subappaltatore o ad un appaltatore:
ma la mia questione si pone per quando il consorzio è l'appaltatore e ripartisce le opere fra soci consorziati ( tra l'altro senza contratto di subappalto);
in questo caso il consorzio fattura al committente con Iva, a loro volta i consorziati fatturano i loro servizi al consorzio con Iva?
 
Riferimento: reverse charge organismi associativi

Grazie Giò.
Charissima l'applicazione del Reverse Charge nel caso in cui il consorzio debba fatturare ad un subappaltatore o ad un appaltatore:
ma la mia questione si pone per quando il consorzio è l'appaltatore e ripartisce le opere fra soci consorziati ( tra l'altro senza contratto di subappalto);
in questo caso il consorzio fattura al committente con Iva, a loro volta i consorziati fatturano i loro servizi al consorzio con Iva?

Si scusa staka e' volato questo aspetto, come giustamente sostieni in questo caso solo qualora il Consorzio si pone come appaltatore e non siamo in presenza di subappalti, allora sia la fattura al committente lavori che a loro volta i vconsoreziati assoggetteranno l'Imponibile ad Iva.-
Saluti.-
 
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