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Reverse Charge immobili strum.li!

Gio.

Utente
L’attuale testo del provvedimento prevede, con efficacia dal 1° marzo 2008, l’estensione del “reverse charge” a tutte le cessioni di immobili strumentali per natura assoggettate ad IVA (ora previsto nei soli casi di applicazione dell’IVA per effetto di opzione da parte del cedente, ossia per quelle:
− poste in essere dall’impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito sul medesimo immobile interventi di incisivo recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
− effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA con “pro-rata” pari o inferiore al 25%;
− per le quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA (già assoggettate al “reverse charge” dal 1° ottobre 2007).
Restano, quindi, escluse dal meccanismo le sole cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in quanto l’acquirente non è
soggetto passivo IVA.
Come è evidente, anche se l’estensione del “reverse charge” ad altre operazioni era stata già prevista dalla recente Manovra fiscale per il 2007, l’applicazione del meccanismo a tali fattispecie finisce con il
rendere ancora più difficoltosa la gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali, aggravando l’esposizione finanziaria delle imprese (aumento del credito IVA da chiedere a rimborso).
 
Riferimento: Reverse Charge immobili strum.li!

... snip ....
Come è evidente, anche se l’estensione del “reverse charge” ad altre operazioni era stata già prevista dalla recente Manovra fiscale per il 2007, l’applicazione del meccanismo a tali fattispecie finisce con il
rendere ancora più difficoltosa la gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali, ...

non sono d'accordo. Anzi a ben vedere ritengo sia esattamente il contrario: se si dice che tutte le cessioni di immobili strumentali per natura assoggettate ad IVA, allora metti il "pilota automatico" e applichi il reverse charge senza porti il problema dell'opzione, di chi la deve esercitare, ecc.: applichi il reverse charge punto e basta.

... snip .... aggravando l’esposizione finanziaria delle imprese (aumento del credito IVA da chiedere a rimborso) ....

Questo è possibile ma allo stato non dimostrato (vorrei vedere qualche dato numerico).

Anzi, a ben vedere impostato in questi termini il discorso è fuorviante perchè il fine ultimo dell'introduzione del reverse charge (la ratio della norma) è combattere il fenomeno dell'evasione IVA nel campo dell'edilizia con la miria di piccoli operatori che aprono la p.IVA, lavorano qualche mese (o anno), non versano l'IVA dovuta, poi chiudono baracca e burattini salvo ricomparire sotto altre forme lindi e pulidi come prima.

per giudicare in modo appropriato il reverse charge bisognerebbe mettere sul piatto della bilancia anche l'IVA non evasa, ovverosia il beneficio prodotto per l'erario (cioè per tutti i contribuenti).

N.B. En passant, i piccolini che non versavano l'IVA con ogni probabilità avevano anche prezzi più bassi degli onesti (ammazzavano la concorrenza) eppoi non erano neppure rispettosi degli adempimenti in materia di sicurezza.
 
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Che poi è pure vantaggioso per l'appaltatore, e se ne stanno rendendo conto (svantaggioso invece per il subappaltatore).
 
Ultima modifica:
Riferimento: Reverse Charge immobili strum.li!

Vale la pena ricordare che, operando il meccanismo del “reverse charge”, il versamento dell’IVA non è più eseguito dal cedente, ma direttamente dall’acquirente, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell’imposta.
In pratica:
− il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 6, lett. a-bis, del D.P.R. 633/1972);
− l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del citato DPR 633/1972).
 
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scusa Gio, vorrei capire bene il meccanismo.

p.es. Tizio compra da Caio l'immobile strumentale a 1.000 + IVA 20% = 1.200.

Caio emette la fattura senza IVA per applicazione del regime del reverse charge.

Tizio riceve la fattura di vendita, la integra con l'IVA e nel contempo la registra anche tra le vendite.

Tizio ha un pro-rata di detraibilità del 100% per cui l'IVA a debito di 200 si annulla con l'IVA a credito di 200.

Siamo d'accordo che le cose girano così?
 
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scusa Gio, vorrei capire bene il meccanismo.

p.es. Tizio compra da Caio l'immobile strumentale a 1.000 + IVA 20% = 1.200.

Caio emette la fattura senza IVA per applicazione del regime del reverse charge.

Tizio riceve la fattura di vendita, la integra con l'IVA e nel contempo la registra anche tra le vendite.

Tizio ha un pro-rata di detraibilità del 100% per cui l'IVA a debito di 200 si annulla con l'IVA a credito di 200.

Siamo d'accordo che le cose girano così?

Pienamente in sintonia ipotizzando il pro rata di detraibilita' al 100%.-
Se nei 4 anni al termine della costruzione (data fine lavori rilasciata ai fini dell'accatastamento) non riesco a vendere l'immobile, non applico Iva vado in regime di Reverse Charge posso chiedere rimborso ma non posso incassarla quindi maggior credito!!!!! siamo d'accordo che girano cosi'?
 
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Voglio solo aggiungere che le disposizioni della Finanziaria 2008 prevedono che a partire dal 1° marzo 2008 il regime del reverse-charge verrà applicato a tutte le cessioni di immobili strumentali, sia quelle che sono assoggettate "naturalmente" a IVA sia quelle esenti per le quali il cedente esprime l'opzione per l'imponibilità.
Saluti....buon lavoro a tutti.
 
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