Gio.
Utente
Buongiorno a tutti,
sara' perche' si trotta tutto il giorno nel "settore edile" ma allo stato attuale vedere ancora ft.di subappaltori consilgiati da Studi commercialisti di emettere ft.con Iva a priori, senza valutare se a monte vi e' un contratto di appalto inerente lavorazioni incluse nel Codice atecofin F, purche' il loro cliente non abbia tale codice si sentono esonerati dal Revrse Charge, alla fine della fiera il ragionamente e' il possesso del Codice e non l'inquadramento in attivita'.-
Invito caldamente a soffermarsi sulla Risoluzione del 13.07.2007 n.172 oggetto di interpello sul Reverse Charge dove:
Caso C) stipula un contratto d'appalto tra la societa' BETA s.p.a. e l'impresa X, la quale stipula a sua volta un contratto di subappalto con ALFA s.p.a., che affifda l'esecuzione dei lavori dell'Impresa Y sulla base di un contratto svolgendo,nel caso esposto,prestazioni calssificabili nella lettera F della tabella ATECOFIN 2004, dispone solo del codice attivita' 28110.-
Pertanto l'istante chiede se abbia o meno l'onere di verificare il codice attivita' del subappaltatore nonche' la correttezza del predetto codice in relazione all'effettiva attivita' dallo stesso svolta;
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso prospettato,la societa' ALFA s.p.a., per le prestazioni effettuate nei confronti dell'impresa appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto,.e' tenuta ad emettere fattura senza applicazione dell'IVA, ai sensi art.17 6° comma lett.a)DPR 633\1972. Con riferimento alle prestazioni rese dalla societa' "subappaltatrice"direttamente alla societa' ALFA s.p.a., dall'istanza risulta che la citata societa' subappaltatrice non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di svolgere un'attivita' rientrante nella sezione F della tabella ATECOFIN 2004, pur svolgendo effettivamente un'attivita' classificabile in tale sezione.
Al riguardo,si e' dell'avviso che, se la societa' svolge nella sostanza un'attivita' rientrante nella predetta sezione F (circostanza non valutabile in tale sede), alle prestazioni da questa rese sia comunque applicabile il regime dell'inversione contabile,fermo restando l'obbligo della stessa societa' di comunicare ai sensi dell'art.35 comma 3, DPR 633\1972, l'effettiva attivita' di c.d. costruzioni previste nella sezione F alcune attivita' che,anche se attinenti alla realizzazione di edifici,non si sostanziano in attivita' edilizie quali, ad esempio, la costruzione o installazione di attrezzature industriali.-
In virtu' di questo, evitiamo telefonate,fax (interpelli,risoluzioni, norme, normette),discussioni alle aziende con fornitori ed in conseguenza con i loro consulenti, e faccimo cadere a tale proposito il sipario.-
Saluti e buon fine settimana!:sun:
sara' perche' si trotta tutto il giorno nel "settore edile" ma allo stato attuale vedere ancora ft.di subappaltori consilgiati da Studi commercialisti di emettere ft.con Iva a priori, senza valutare se a monte vi e' un contratto di appalto inerente lavorazioni incluse nel Codice atecofin F, purche' il loro cliente non abbia tale codice si sentono esonerati dal Revrse Charge, alla fine della fiera il ragionamente e' il possesso del Codice e non l'inquadramento in attivita'.-
Invito caldamente a soffermarsi sulla Risoluzione del 13.07.2007 n.172 oggetto di interpello sul Reverse Charge dove:
Caso C) stipula un contratto d'appalto tra la societa' BETA s.p.a. e l'impresa X, la quale stipula a sua volta un contratto di subappalto con ALFA s.p.a., che affifda l'esecuzione dei lavori dell'Impresa Y sulla base di un contratto svolgendo,nel caso esposto,prestazioni calssificabili nella lettera F della tabella ATECOFIN 2004, dispone solo del codice attivita' 28110.-
Pertanto l'istante chiede se abbia o meno l'onere di verificare il codice attivita' del subappaltatore nonche' la correttezza del predetto codice in relazione all'effettiva attivita' dallo stesso svolta;
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso prospettato,la societa' ALFA s.p.a., per le prestazioni effettuate nei confronti dell'impresa appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto,.e' tenuta ad emettere fattura senza applicazione dell'IVA, ai sensi art.17 6° comma lett.a)DPR 633\1972. Con riferimento alle prestazioni rese dalla societa' "subappaltatrice"direttamente alla societa' ALFA s.p.a., dall'istanza risulta che la citata societa' subappaltatrice non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di svolgere un'attivita' rientrante nella sezione F della tabella ATECOFIN 2004, pur svolgendo effettivamente un'attivita' classificabile in tale sezione.
Al riguardo,si e' dell'avviso che, se la societa' svolge nella sostanza un'attivita' rientrante nella predetta sezione F (circostanza non valutabile in tale sede), alle prestazioni da questa rese sia comunque applicabile il regime dell'inversione contabile,fermo restando l'obbligo della stessa societa' di comunicare ai sensi dell'art.35 comma 3, DPR 633\1972, l'effettiva attivita' di c.d. costruzioni previste nella sezione F alcune attivita' che,anche se attinenti alla realizzazione di edifici,non si sostanziano in attivita' edilizie quali, ad esempio, la costruzione o installazione di attrezzature industriali.-
In virtu' di questo, evitiamo telefonate,fax (interpelli,risoluzioni, norme, normette),discussioni alle aziende con fornitori ed in conseguenza con i loro consulenti, e faccimo cadere a tale proposito il sipario.-
Saluti e buon fine settimana!:sun: