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restituzione contributo fondo INA

Riferimento: restituzione contributo fondo INA

L’accordo interconfederale del 5 agosto 1937 istituì, per gli impiegati del settore industria, l’obbligo di accantonare presso l’INA una cifra pari al 2% della retribuzione, calcolata su un imponibile massimo annuo pari a 60.000 lire per il settore industria e 600.000 lire per il settore industria edile.
Solamente il 16 marzo 2006, con propria circolare n. 45,la Direzione Generale dell’Inps ha fornito le istruzioni operative necessarie affinché ogni singolo lavoratore potesse richiedere la liquidazione di quanto a suo nome accantonato negli anni precedenti.
Possono presentare richiesta di rimborso di quanto accantonato presso lo specifico fondo, gli impiegati delle aziende industriali per i quali, a suo tempo, i datori di lavoro avevano provveduto al versamento del contributo in questione e che hanno diritto, a fronte della presentazione di una apposita domanda redatta sulla modulistica allegata, alla liquidazione del conto individuale in unica soluzione.
L’Inps precisa che, in caso di premorienza, possono chiedere la liquidazione delle spettanze gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro il 4° grado.
Il diritto alla liquidazione si acquisisce, previa cessazione del rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
§ al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;
§ al 55° anno di età per gli uomini ed al 50° anno di età per le donne, qualora concorra il requisito dell’occupazione, anche non continuativa presso aziende industriali, artigiane, cooperative o similari, per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.
In ogni caso, è possibile la richiesta anticipata della liquidazione nel caso siano decorsi 2 anni dall’ultimo versamento del contributo obbligatorio. Pertanto, nella considerazione che il contributo è stato soppresso dal 1999, per ciascuno degli iscritti sono ormai decorsi oltre 2 anni dall’ultimo versamento e, conseguentemente, tutti i titolari hanno acquisito il diritto a chiedere la liquidazione delle loro spettanze.
L’importo lordo della prestazione è dato capitalizzando i contributi versati ad un tasso di rendimento annuo del 4,25%. Per il periodo successivo al 30/6/1999 (data di soppressione dell’obbligo di versamento) il rendimento è pari al tasso di interesse legale.
Gli interessati potranno presentare domanda alla Sede dell’Inps territorialmente competente, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Istituto ed allegati alla circolare INPS n. 45 del 16 marzo 2006.-
Buona serata.-
 
Riferimento: restituzione contributo fondo INA

L’accordo interconfederale del 5 agosto 1937 istituì, per gli impiegati del settore industria, l’obbligo di accantonare presso l’INA una cifra pari al 2% della retribuzione, calcolata su un imponibile massimo annuo pari a 60.000 lire per il settore industria e 600.000 lire per il settore industria edile.
Solamente il 16 marzo 2006, con propria circolare n. 45,la Direzione Generale dell’Inps ha fornito le istruzioni operative necessarie affinché ogni singolo lavoratore potesse richiedere la liquidazione di quanto a suo nome accantonato negli anni precedenti.
Possono presentare richiesta di rimborso di quanto accantonato presso lo specifico fondo, gli impiegati delle aziende industriali per i quali, a suo tempo, i datori di lavoro avevano provveduto al versamento del contributo in questione e che hanno diritto, a fronte della presentazione di una apposita domanda redatta sulla modulistica allegata, alla liquidazione del conto individuale in unica soluzione.
L’Inps precisa che, in caso di premorienza, possono chiedere la liquidazione delle spettanze gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro il 4° grado.
Il diritto alla liquidazione si acquisisce, previa cessazione del rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
§ al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;
§ al 55° anno di età per gli uomini ed al 50° anno di età per le donne, qualora concorra il requisito dell’occupazione, anche non continuativa presso aziende industriali, artigiane, cooperative o similari, per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.
In ogni caso, è possibile la richiesta anticipata della liquidazione nel caso siano decorsi 2 anni dall’ultimo versamento del contributo obbligatorio. Pertanto, nella considerazione che il contributo è stato soppresso dal 1999, per ciascuno degli iscritti sono ormai decorsi oltre 2 anni dall’ultimo versamento e, conseguentemente, tutti i titolari hanno acquisito il diritto a chiedere la liquidazione delle loro spettanze.
L’importo lordo della prestazione è dato capitalizzando i contributi versati ad un tasso di rendimento annuo del 4,25%. Per il periodo successivo al 30/6/1999 (data di soppressione dell’obbligo di versamento) il rendimento è pari al tasso di interesse legale.
Gli interessati potranno presentare domanda alla Sede dell’Inps territorialmente competente, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Istituto ed allegati alla circolare INPS n. 45 del 16 marzo 2006.-
Buona serata.-

Sono un ex dipendente ENEL. Ho presentato all'INPS la richiesta di restituzione dei contributi GESCAL che anche noi abbiamo versato, in quanto pur essendo dipendenti da un Ente Pubblico il ns. contratto di lavoro era di diritto privato. Questa mattina mi è pervenuta la risposta dell'INPS in cui mi comunica che nell'elenco messo a disposizione dall'INA non risulta a mio nome alcun conto individuale ancora da liquidare. Eppure esaminando le mie buste paga anch'io ho versato i contributi Gescal. Perchè non mi vengono rimborsati?
 
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