ECCO LA RISPOSTA DELL'ESPERTO DEL SOLE 24ORE.
FRANCAMENTE NON MI CI RACCAPEZZO.
-Quanto riportato dal lettore trova spiegazione nel fatto che per le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti vige il “principio di cassa”, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (cfr. paragrafo 1.3 “Prestazioni a sostegno del reddito” della circolare n° 9/E del 14 maggio 2014) che “Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni (cig) costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR (…..) che competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione (….). Ha inoltre precisato che “…. per espressa previsione dell’articolo 1 del decreto (d.l. 66/2014), il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno” (comma 2) e che le disposizioni “si applicano per il solo periodo d'imposta 2014” (comma 3). Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione (cfr. circolare n. 8/ del 2014, par. 3). L’ente che corrisponde i redditi che danno diritto al credito, quindi, nel calcolarne la spettanza e l’importo da erogare, dovrà avvalersi dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (…). Resta fermo che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (cfr. circolare n. 8/E del 2014, par. 6)”.
COSA SE NE DEDUCE ??