la circolare è la 23 del 1997
a un certo punto dice:
La nuova versione della norma in commento stabilisce, come gia' anticipato, che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.
In tal modo si e' tenuto conto sia dell'orientamento manifestato dalla prevalente giurisprudenza circa la nozione di emolumenti arretrati, sia della evoluzione della prassi amministrativa intervenuta nella soggetta materia.
In merito a tale disciplina, si fa presente che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono - come precisato anche nella relazione illustrativa della legge n. 549 del 1995 - di due tipi:
a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali e sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalita' dei sostituti d'imposta.
A titolo meramente esemplificativo, all'ipotesi sub b) sono riconducibili sia la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volonta' del datore di lavoro e dei dipendenti, ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario, sia il tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici.
Resta confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={18CEDBDF-F296-4B36-91D0-CFAAC444B417}