DottEmmett
Utente
Salve a tutti.
In un'operazione straordinaria di cessione di azienda, l'art. 14 del D.Lgs. 472/97 stabilisce che (sinteticamente) il cessionario è responsabile in solido dei debiti tributari sorti nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti. Domanda:
In un'operazione straordinaria di cessione di azienda, l'art. 14 del D.Lgs. 472/97 stabilisce che (sinteticamente) il cessionario è responsabile in solido dei debiti tributari sorti nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti. Domanda:
- Per debiti tributari (imposte e sanzioni), si intedono tutti i debiti di natura tributaria? Ad esempio i debiti irpef, iva, irap, non dovrebbero essere esclusi poiché considerati debiti personali del cedente?
- Nel caso in cui il titolare, invece di cedere l'impresa, semplicemente chiude la sua azienda, autofatturandosi i beni e le merci aziendali, e successivamente cede tali ad un "soggetto" che immediatamente apre un'attività d'impresa, simile a quella cessata; è possibile che tale situazione venga configurata in "frode dei crediti tributari", art. 14, comma 4 D.Lgs. 472/97?