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Responsabilità tributaria nella cessione di azienda

Salve a tutti.
In un'operazione straordinaria di cessione di azienda, l'art. 14 del D.Lgs. 472/97 stabilisce che (sinteticamente) il cessionario è responsabile in solido dei debiti tributari sorti nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti. Domanda:
  1. Per debiti tributari (imposte e sanzioni), si intedono tutti i debiti di natura tributaria? Ad esempio i debiti irpef, iva, irap, non dovrebbero essere esclusi poiché considerati debiti personali del cedente?
  2. Nel caso in cui il titolare, invece di cedere l'impresa, semplicemente chiude la sua azienda, autofatturandosi i beni e le merci aziendali, e successivamente cede tali ad un "soggetto" che immediatamente apre un'attività d'impresa, simile a quella cessata; è possibile che tale situazione venga configurata in "frode dei crediti tributari", art. 14, comma 4 D.Lgs. 472/97?
 
Ciao
Ti premetto che l'argomento è delicatissimo e muoviti con la massima cautela
1. per imposte si intendono tutte quelle di emanazione agenzia entrate e dunque si richiede un certificato a firma cessionario con consenso del cedente. Attento bene: devi fissare già la data dell'atto a 40 giorni dalla protocollazione della domanda a pena di decadenza dalla responsabilità solidale.
2. devi approfondire parecchio!!! esiste la presunzione di cessione di azienda proprio per andare contro a fattispecie simili e qualora venisse accertata il cessionario sarebbe responsabile in solido con il cedente per le imposte. La cessione in frode deriva dal dpr 602 e si verifica quanto il contribuente moroso si disfa dei propri beni senza pagare equitalia.
Sul tema ho già lavorato molto, è complesso e necessita di approfondimenti.
Sono stato sintetico ma allo stesso tempo ho riassunto gli aspetti salienti
Stefano Gobbi Commercialista in Imperia
 
Grazie tante dott. Gobbi.
Ho notato che l'argomento è molto delicato.
In merito al primopunto dunque i debiti di non emanazione agenzia entrate, come ad esempio Inps e Inail, rimangono strettamente personali, non rientrando dunque nel sopra citato art. 14.
 
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