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Resp.solidale appalt.&sub.

Gio.

Utente
In dirittura d'arrivo il decreto attuativo della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi. Massimo impegno dell'Ance per evitare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.
Come noto, l`art.35, commi 28-34, della legge 248/2006 (legge di conversione del D.L. 223/2006) introduce la responsabilita` solidale a carico dell`appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti, nel limite dell`ammontare del corrispettivo dovuto dall`appaltatore al subappaltatore.
La responsabilita` solidale viene pero` meno se l`appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all`opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti da quest`ultimo.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento all`appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell`appaltatore stesso. L`inosservanza di tale disposizione comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se gli adempimenti connessi all`opera o al servizio oggetto dell`appalto non siano stati adempiuti dall`appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale che deve individuare la documentazione necessaria ad attestate l`avvenuto versamento delle ritenute fiscali e contributive operate dal subappaltatore per i dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere.
Sotto il profilo fiscale, la bozza del decreto attuativo, nell`attuale formulazione, prevede che l`attestazione dell`avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sia resa dal subappaltatore alternativamente:
- mediante il rilascio all`impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorieta`, ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. 445/2000, e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, che deve essere utilizzato da parte dell`impresa subappaltatrice, comprendente comunque il codice fiscale dell`impresa appaltatrice e l`importo delle ritenute per le quali e` attribuita la responsabilita` solidale.
- mediante una asseverazione dei soggetti di cui all`art.35, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 (CAF) e dell`art. 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
In ogni caso, il subappaltatore deve comunicare all`appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, e i medesimi dati devono essere trasmessi a sua volta dall`appaltatore al committente, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il rilascio da parte del subappaltatore di tale documentazione (dichiarazione e copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, oppure asseverazione di uno dei soggetti abilitati) esonera l`impresa appaltatrice dalla responsabilita` solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, dei quali e` stato comunicato il codice fiscale.
L`esibizione della stessa documentazione al committente, da parte dell`impresa appaltatrice nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo allo stesso delle sanzioni amministrative previste.
Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, l`art. 4 della bozza di decreto specifica la documentazione idonea ad attestare l`avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi che il subappaltatore deve rilasciare all`impresa appaltatrice e che deve essere costituita da:
- prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
a) il nominativo dei lavoratori impegnati nell`appalto o subappalto;
b) l`ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;
c) l`indicazione dell`aliquota contributiva e dei contributi versati;
- Durc rilasciato alla fine dei lavori o della fase lavori cui si riferisce il pagamento, unitamente ad una dichiarazione dell`impresa attestante che il Documento unico di regolarita` contributiva esibito si riferisce anche ai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori di cui sopra.
Per cio` che concerne la dimostrazione dell`avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, la documentazione di cui sopra puo` essere resa anche mediante un`asseverazione dei soggetti di cui all`art. 35 comma 1, del D.Lgs. 241/1997, ovvero dal professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale e dell`art. 3, lettera a) del D.P.R. n° 322/1998, che andra`, pertanto, a sostituire la documentazione elencata nel precedente comma 1 del medesimo articolo.
L`esibizione, da parte dell`impresa subappaltatrice, della documentazione di cui sopra o, comunque, della asseverazione esonera l`impresa appaltatrice dal regime della responsabilita` solidale, cosi` come espressa dal comma 28 dell`art. 35, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali attinenti i lavoratori impegnati nell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e che risultano dalla documentazione in esame.
Allo stesso tempo l`esibizione della documentazione di cui sopra da parte dell`impresa appaltatrice al committente esonera il medesimo dalle sanzioni amministrative previste dal co. 33 dell`art. 35 della L. n. 248/2006, previste in caso di inosservanza delle modalita` di pagamento prescritte.
L`ANCE e` in merito tempestivamente intervenuta nelle competenti sedi, per evitare comunque un ulteriore aggravio negli adempimenti fiscali e previdenziali a carico delle imprese e per scongiurare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

In dirittura d'arrivo il decreto attuativo della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi. Massimo impegno dell'Ance per evitare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.
Come noto, l`art.35, commi 28-34, della legge 248/2006 (legge di conversione del D.L. 223/2006) introduce la responsabilita` solidale a carico dell`appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti, nel limite dell`ammontare del corrispettivo dovuto dall`appaltatore al subappaltatore.
La responsabilita` solidale viene pero` meno se l`appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all`opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti da quest`ultimo.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento all`appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell`appaltatore stesso. L`inosservanza di tale disposizione comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se gli adempimenti connessi all`opera o al servizio oggetto dell`appalto non siano stati adempiuti dall`appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale che deve individuare la documentazione necessaria ad attestate l`avvenuto versamento delle ritenute fiscali e contributive operate dal subappaltatore per i dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere.
Sotto il profilo fiscale, la bozza del decreto attuativo, nell`attuale formulazione, prevede che l`attestazione dell`avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sia resa dal subappaltatore alternativamente:
- mediante il rilascio all`impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorieta`, ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. 445/2000, e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, che deve essere utilizzato da parte dell`impresa subappaltatrice, comprendente comunque il codice fiscale dell`impresa appaltatrice e l`importo delle ritenute per le quali e` attribuita la responsabilita` solidale.
- mediante una asseverazione dei soggetti di cui all`art.35, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 (CAF) e dell`art. 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
In ogni caso, il subappaltatore deve comunicare all`appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, e i medesimi dati devono essere trasmessi a sua volta dall`appaltatore al committente, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il rilascio da parte del subappaltatore di tale documentazione (dichiarazione e copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, oppure asseverazione di uno dei soggetti abilitati) esonera l`impresa appaltatrice dalla responsabilita` solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, dei quali e` stato comunicato il codice fiscale.
L`esibizione della stessa documentazione al committente, da parte dell`impresa appaltatrice nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo allo stesso delle sanzioni amministrative previste.
Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, l`art. 4 della bozza di decreto specifica la documentazione idonea ad attestare l`avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi che il subappaltatore deve rilasciare all`impresa appaltatrice e che deve essere costituita da:
- prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
a) il nominativo dei lavoratori impegnati nell`appalto o subappalto;
b) l`ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;
c) l`indicazione dell`aliquota contributiva e dei contributi versati;
- Durc rilasciato alla fine dei lavori o della fase lavori cui si riferisce il pagamento, unitamente ad una dichiarazione dell`impresa attestante che il Documento unico di regolarita` contributiva esibito si riferisce anche ai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori di cui sopra.
Per cio` che concerne la dimostrazione dell`avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, la documentazione di cui sopra puo` essere resa anche mediante un`asseverazione dei soggetti di cui all`art. 35 comma 1, del D.Lgs. 241/1997, ovvero dal professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale e dell`art. 3, lettera a) del D.P.R. n° 322/1998, che andra`, pertanto, a sostituire la documentazione elencata nel precedente comma 1 del medesimo articolo.
L`esibizione, da parte dell`impresa subappaltatrice, della documentazione di cui sopra o, comunque, della asseverazione esonera l`impresa appaltatrice dal regime della responsabilita` solidale, cosi` come espressa dal comma 28 dell`art. 35, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali attinenti i lavoratori impegnati nell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e che risultano dalla documentazione in esame.
Allo stesso tempo l`esibizione della documentazione di cui sopra da parte dell`impresa appaltatrice al committente esonera il medesimo dalle sanzioni amministrative previste dal co. 33 dell`art. 35 della L. n. 248/2006, previste in caso di inosservanza delle modalita` di pagamento prescritte.
L`ANCE e` in merito tempestivamente intervenuta nelle competenti sedi, per evitare comunque un ulteriore aggravio negli adempimenti fiscali e previdenziali a carico delle imprese e per scongiurare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Ciao Gio, "l'esperto in edilizia" come dice l'amico Peppino:D
Dopo quanto da te postato io sono dell'idea che all'atto pratico ne vedremo delle belle.
Ti immagini il piccolo artigiano subappaltatore che, dopo aver effettuato i lavori, ignaro della nuova disposizione (tu pensa che lo scorso anno quando il DL 223/06 introdusse queste novità, parlandone con alcuni degli interessati questi rimanevano a dir poco sconcertati, ed eravamo solo all'inizio) si reca dall'appaltatore per incassare e gli viene detto che prima devi portare gli F24 con cui hai versato le ritenute e i contributi relativi al tuo dipendente (sì perché, almeno da noi, il dipendente assunto è quasi sempre solo uno) e poi verrai pagato?
Ti terrò informato:p
Ciao Gio.....buon lavoro.
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

Ciao Gio, "l'esperto in edilizia" come dice l'amico Peppino:D
Dopo quanto da te postato io sono dell'idea che all'atto pratico ne vedremo delle belle.
Ti immagini il piccolo artigiano subappaltatore che, dopo aver effettuato i lavori, ignaro della nuova disposizione (tu pensa che lo scorso anno quando il DL 223/06 introdusse queste novità, parlandone con alcuni degli interessati questi rimanevano a dir poco sconcertati, ed eravamo solo all'inizio) si reca dall'appaltatore per incassare e gli viene detto che prima devi portare gli F24 con cui hai versato le ritenute e i contributi relativi al tuo dipendente (sì perché, almeno da noi, il dipendente assunto è quasi sempre solo uno) e poi verrai pagato?
Ti terrò informato:p
Ciao Gio.....buon lavoro.

Ciao Rocco, ma quale esperto,sempre pronto ad apprendere.-
Centrato il problema bravo, e non di meno conto il pagamento degli F24 per singoli cantieri di lavorazione indicando le ore lavoro ai fini contributivi manco a dirlo gli uffici paghe e contributi aziendali sono in febbrillazione, non sottovalutando l'aspetto di aggravio di incombenze fiscali e contributive a carico delle aziende stesse come giustamente sostiene ANCE.-
Ops, prossimo "W day 2007" devi incrementare e proporzionare le presenze del Sud quindi sarai della partita?
Un buon lavoro e buona giornata.
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

Mamma mia non finiranno più tutti gli adempimenti che ci stanno obbligando ad adottare.. ora non basta più nemmeno il Durc : quello originale, aggiornato (perchè ho avuto gente che me lo ha portato falsificato..)

Forse "lassù" non hanno idea di quello che ci stanno ponendo di fronte!

L'unico lato positivo che vedo e che comunque ho già visto a partire dai precedenti provvedimenti è che una buona parte di imprese piccole/artigiani stranieri "poco raccomandabili" (fiscalmente parlando) sono stati costretti o a mettersi in regola oppure a darsi all'ippica :D
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

Mamma mia non finiranno più tutti gli adempimenti che ci stanno obbligando ad adottare.. ora non basta più nemmeno il Durc : quello originale, aggiornato (perchè ho avuto gente che me lo ha portato falsificato..)

Forse "lassù" non hanno idea di quello che ci stanno ponendo di fronte!

L'unico lato positivo che vedo e che comunque ho già visto a partire dai precedenti provvedimenti è che una buona parte di imprese piccole/artigiani stranieri "poco raccomandabili" (fiscalmente parlando) sono stati costretti o a mettersi in regola oppure a darsi all'ippica :D

Ed hanno scelto l'ippica?
Ciao Ele buona giornata.-
 
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Ciao Rocco, ma quale esperto,sempre pronto ad apprendere.-
Centrato il problema bravo, e non di meno conto il pagamento degli F24 per singoli cantieri di lavorazione indicando le ore lavoro ai fini contributivi manco a dirlo gli uffici paghe e contributi aziendali sono in febbrillazione, non sottovalutando l'aspetto di aggravio di incombenze fiscali e contributive a carico delle aziende stesse come giustamente sostiene ANCE.-
Ops, prossimo "W day 2007" devi incrementare e proporzionare le presenze del Sud quindi sarai della partita?
Un buon lavoro e buona giornata.


Buongiorno a tutti.

Visto il mio caro "Esperto" che tra le more di quel "pour parler" dei cantieri qualcosa sta venendo fuori? Ma io mi chiedo ne vale la pena?

Per i "W day" 2° approccio se ne riparla dopo del 25 novembre. Ci "stiamo" pensando per poter scambiare gli auguri di Natale.

Si punta al 21 o 22 dicembre. Toccata e fuga. E...... credetemi ne vale la pena partecipare ai W day.
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

Ed hanno scelto l'ippica?
Ciao Ele buona giornata.-

Mah.. francamente non ne ho idea di dove sono finiti, si sono volatilizzati. Una cosa è certa, per noi non lavoreranno più.
Inoltre dopo un controllo dell'AE qui in azienda si è scoperta che questa impresa le fatture che emetteva subito dopo le stracciava, mai versato nulla. Erano comunque già spariti dalla circolazione dopo che noi avevamo segnalato alla cassa edile che ci avevano dato un Durc fasullo..

:bye:
 
Riferimento: Resp.solidale appalt.&sub.

Mah.. francamente non ne ho idea di dove sono finiti, si sono volatilizzati. Una cosa è certa, per noi non lavoreranno più.
Inoltre dopo un controllo dell'AE qui in azienda si è scoperta che questa impresa le fatture che emetteva subito dopo le stracciava, mai versato nulla. Erano comunque già spariti dalla circolazione dopo che noi avevamo segnalato alla cassa edile che ci avevano dato un Durc fasullo..

:bye:

E' innegabile, Ele che molti passi in positivo sotto questi aspetti sono stati fatti, iniziamo a vedere una concorrenza + giusta non competere con aziende fittizie che magari abbassano i prezzi a loro piacimento o partecipano a gare di appalto in modo non proprio a doc, sconvolgendo il mercato soltanto perche' forti di dipendenti non regolarizzati ed in nero....
Saluti.-
 
non tutti gli adempimenti vengono per nuocere

letto cosa scrive Ele ... non tutti gli adempimenti vengono per nuocere se i disonesti sono costretti a scomparire! Il durc obbligatorio è una grossa scocciatura, però dal punto di vista teorico è innegabile che qualche punto a avore della lotta all'evasione lo abbia anche segnato.
Un consiglio per chi ne ha bisogno e vuole perdere il minor tempo possibile: chiederlo speriodicamente (cioè una volta al mese), così gli uffici si organizzano e diventa una pratica di routine (almeno pe INPS e INAIL di Milano è così)
 
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