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residenza italiana/datore lavoro italiano trasferta estera

gmstudio

Utente
Buonasera

vi spiego la mia situazione:
risiedo in italia - lavoro per azienda italiana ma presto il mio lavoro in cantiere estero per + di 6 mesi; il mio datore di lavoro mi trattiene oltre alle imposte italiane anche le imposte estere. Nel cud ho compilati i campi soliti relativi al reddito ed alle ritenute italiane e poi anche il campo relativo al credito d'imposta estero mentre nelle note viene riportato reddito prodotto all' estero esempio 1000 che guarda caso è identico al reddito indicato al punto 1 del cud e poi in note successive viene indicato lo stato estero il redditto estero 1100 l'imposta estera pagata il credito d'imposta e la nta che l'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto esistente tra il reddito estero tassato in italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Domanda nella dichiarazione dei redditi devo tassare solo il punto 1 del cud cioè euro 1000 o anche il redditto estero delle annotazioni 1100? Insomma pago le imposte solo su 1000 so su 2100 (1000+1100)
Grazie

gm
 
Non faccio le dichiarazioni dei redditi, per cui la mia risposta potrebbe ancora essere integrata dai Colleghi Commercialisti. In linea di massima ritengo che se si è applicato correttamente il comma 8 bis dell'articolo 51 del Tuir, le retribuzioni da assoggettare devono essere quelle determinate in base alla legge 398/1987 art. 4 (RETRIBUZIONI CONVENZIONALI), e quindi sono quelle che devono rientrare al punto 1 della CU e di conseguenza si devono prendere a base per la dichiarazione dei redditi, a prescindere dalle retribuzioni effettive percepite all'estero (su queste ultime si dovrà determinare l'imposta estera).
Mentre il rapporto tra retribuzioni effettive e retribuzioni convenzionali ha già determinato un minor credito d'imposta indicato ai punti 11 e 114 della CU. Voglio rammentare che non solo c'è stata una riduzione del credito d'imposta in base all'applicazione sulle retribuzioni convenzionali, ma una ulteriore limatura potrebbe derivare dall'applicazione della Risoluzione 48/e del 2013.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Non faccio le dichiarazioni dei redditi, per cui la mia risposta potrebbe ancora essere integrata dai Colleghi Commercialisti. In linea di massima ritengo che se si è applicato correttamente il comma 8 bis dell'articolo 51 del Tuir, le retribuzioni da assoggettare devono essere quelle determinate in base alla legge 398/1987 art. 4 (RETRIBUZIONI CONVENZIONALI), e quindi sono quelle che devono rientrare al punto 1 della CU e di conseguenza si devono prendere a base per la dichiarazione dei redditi, a prescindere dalle retribuzioni effettive percepite all'estero (su queste ultime si dovrà determinare l'imposta estera).
Mentre il rapporto tra retribuzioni effettive e retribuzioni convenzionali ha già determinato un minor credito d'imposta indicato ai punti 11 e 114 della CU. Voglio rammentare che non solo c'è stata una riduzione del credito d'imposta in base all'applicazione sulle retribuzioni convenzionali, ma una ulteriore limatura potrebbe derivare dall'applicazione della Risoluzione 48/e del 2013.
Saluti.
Luigi Rodella

Buongiorno Dottor Rodella,
da quanto posso capire sulla base della sua risposta esiste una netta differenza tra l'inquadramento economico-fiscale del lavoratore dipendente trasferito all'estero per esempio 8 mesi ed il lavoratore che viene distaccato. E' esatto? Se comprendo bene nel caso di trasferimento temporaneo il datore di lavoro è sempre l'azienda nazionale che fa da sostituto d'imposta (ITALIA + ESTERO) e conguaglia salvo possesso di altri redditi mentre per il distacco è diverso. Ho capito bene?

grazie
 
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