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"L’articolo 9-bis al comma 2 prevede la definizione delle cartelle di pagamento. Come precisato dall’Agenzia delle entrate, relativamente alla formulazione originaria del citato comma 2, si deve trattare di ruoli:
• Emessi alla data del 23/2/03 (entrata in vigore della legge di conversione n. 27/03 del dl 282/02);
• Non scaduti alla data del 16/4/03.
La definizione avviene mediante il pagamento, alla relativa scadenza del ruolo, delle sole imposte dovute, maggiorate
degli interessi e ad esclusione delle sanzioni.
Come evidenziato dalla circolare n. 12, poiché la definizione avviene mediante il pagamento della cartella alla relativa
scadenza, deve trattarsi di cartelle notificate a decorrere dal 15/02/03 (scadenza al 60° giorno successivo = 16/4/03), altrimenti non si entra nella previsione della norma.
Il 9-bis comma 2, in virtù delle continue proroghe, può effettuarsi fino al 16/4/04, sempre in riferimento a ruoli emessi
alla data del 23/2/03 e non scaduti al 16/4/03. Inoltre, sempre alla luce di quanto precisato dalla circolare n. 12, può essere effettuato anche qualora il contribuente abbia ottenuto una rateazione del ruolo, in riferimento alle rate non scadute.
Alla luce di quanto detto, un ruolo emesso prima del 23/2/03 e notificato il 30/9/03 (quindi non scaduto al 16/4/03)
entra a pieno titolo nella sanatoria.
Il problema è verificare il comportamento del contribuente. Infatti, alla relativa
scadenza del 30/11/03, egli può:
• aver pagato senza sanzioni e quindi ha applicato il comma 2 correttamente;
• aver pagato ma con sanzioni. In questo caso, il contribuente si è comportato secondo le indicazioni che sono state fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 7 del 2004.
In sostanza, secondo l’indicazione di prassi
contenuta nella circolare, viene ricordato che l’articolo 25 del dpr n. 602 del 1973 prevede, per il debitore iscritto a ruolo o per il coobbligato nei confronti del quale si procede, l’obbligo di adempiere al pagamento dello stesso ruolo «...entro il termine di 60 giorni dalla notificazione...» della cartella di pagamento (cfr circolare del 28 febbraio
2003, n. 22).
Ne consegue che, in relazione a tale termine, continuano ad essere escluse dalla sanatoria in commento le cartelle notificate prima del 15 febbraio 2003, le cui rate sono già scadute alla data del 16 aprile 2003.
L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che per aderire alla sanatoria di cui al citato articolo 9-bis comma 2, usufruendo
dell’estensione della procedura definitoria introdotta dalla legge finanziaria 2004, il contribuente interessato possa definire gli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi entro la data del 1° gennaio 2004, qualora le relative cartelle di pagamento siano state notificate in data successiva al 15 febbraio 2003. Se il contribuente ha pagato
anche le sanzioni si ritiene estremamente difficoltosa la restituzione delle medesime anche per effetto delle disposizioni
di carattere generale che attengono alla riforma del sistema sanzionatorio di cui al dlgs 472 del 1997 in base al quale le somme pagate a titolo di sanzione con un provvedimento definitivo non sono suscettibili di ripetizione.
• non ha pagato. Poiché il ruolo è scaduto, è fuori dalla sanatoria."
ciao