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Regolarizzazione ruoli

in ogni caso.. comunque sia, in presenza di tutti i dubbi del mondo.. visto che la circolare 7 rimanda espressamente (e così non può che essere) all'art. 25 dpr 602/73 ... ove si deve adempiere entro 60 gg... io non avrei fatto scadere i 60 gg...
a questo punto, chiedi cmq all'agenzia entrate

di esempi su giornali beh, vanno ad interpretazioni personali no? come quello che disse... si.. presenti le integrative 97/98 ora, fai scadere i termini di accertamento... e fai il tombale dal 99 in avanti.. se uno se la sente di rischiare cosi solo perchè sul giornale hanno interpretato cosi..

secondo me i ruoli andavan sanati alla scadenza prevista ... entro i 60 gg dalla notifica.
ciao
 
dal fascicolo istruzioni alla regolarizzazione omessi ritardati versamenti, art. 9 bis

DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
I pagamenti delle imposte o delle ritenute dovute alla data del 1° gennaio 2004, qualora vengano effettuati entro il 16 marzo 2004 comportano la non applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Le somme da versare devono essere maggiorate a titolo di interessi, a decorrere dalla data di scadenza dell’originario termine di versamento del 3% annuo.
Per i ruoli emessi alla data del 1° gennaio 2004, la definizione si perfeziona con il versamento delle somme iscritte a ruolo entro la scadenza prevista per legge.
Sulla base dell’apposita dichiarazione l’Amministrazione finanziaria provvederà, quindi, allo sgravio delle sanzioni relative alle imposte e ritenute iscritte a ruolo, fermo restando che sono dovuti gli interessi
iscritti.
In presenza di iscrizione a ruolo, le predette sanzioni non sono dovute anche relativamente alle rate scadute al 1° gennaio 2004 se gli interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato all’autorità giudiziaria anteriormente alla data
del 31 dicembre 2002.
In tal caso, per le somme relative alle sanzioni pagate anteriormente al 1° gennaio 2004, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso.

...ove per "versamento delle somme iscritte a ruolo entro la scadenza prevista per legge" si intende entro la scadenza della relativa cartella esattoriale, non di certo entro la scadenza del condono..

non è una mia interpretazione..

ciao
 
Ciao Alberto...
Versamento delle imposte dovute con interessi entro la scadenza dei 60 gg..
se hai lasciato scadere il termine.. non c'è niente da fare.. la cartella è esecutiva comprensiva delle sanzioni..
 
maurizio? è stata intercettata una coppa volante sopra san siro.. ne sai qualcosa? heheheh
 
e cmq..

"L’articolo 9-bis al comma 2 prevede la definizione delle cartelle di pagamento. Come precisato dall’Agenzia delle entrate, relativamente alla formulazione originaria del citato comma 2, si deve trattare di ruoli:
• Emessi alla data del 23/2/03 (entrata in vigore della legge di conversione n. 27/03 del dl 282/02);
• Non scaduti alla data del 16/4/03.
La definizione avviene mediante il pagamento, alla relativa scadenza del ruolo, delle sole imposte dovute, maggiorate
degli interessi e ad esclusione delle sanzioni.
Come evidenziato dalla circolare n. 12, poiché la definizione avviene mediante il pagamento della cartella alla relativa
scadenza, deve trattarsi di cartelle notificate a decorrere dal 15/02/03 (scadenza al 60° giorno successivo = 16/4/03), altrimenti non si entra nella previsione della norma.
Il 9-bis comma 2, in virtù delle continue proroghe, può effettuarsi fino al 16/4/04, sempre in riferimento a ruoli emessi
alla data del 23/2/03 e non scaduti al 16/4/03. Inoltre, sempre alla luce di quanto precisato dalla circolare n. 12, può essere effettuato anche qualora il contribuente abbia ottenuto una rateazione del ruolo, in riferimento alle rate non scadute.


Alla luce di quanto detto, un ruolo emesso prima del 23/2/03 e notificato il 30/9/03 (quindi non scaduto al 16/4/03)
entra a pieno titolo nella sanatoria.
Il problema è verificare il comportamento del contribuente. Infatti, alla relativa
scadenza del 30/11/03, egli può:
• aver pagato senza sanzioni e quindi ha applicato il comma 2 correttamente;
• aver pagato ma con sanzioni. In questo caso, il contribuente si è comportato secondo le indicazioni che sono state fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 7 del 2004.
In sostanza, secondo l’indicazione di prassi
contenuta nella circolare, viene ricordato che l’articolo 25 del dpr n. 602 del 1973 prevede, per il debitore iscritto a ruolo o per il coobbligato nei confronti del quale si procede, l’obbligo di adempiere al pagamento dello stesso ruolo «...entro il termine di 60 giorni dalla notificazione...» della cartella di pagamento (cfr circolare del 28 febbraio
2003, n. 22).
Ne consegue che, in relazione a tale termine, continuano ad essere escluse dalla sanatoria in commento le cartelle notificate prima del 15 febbraio 2003, le cui rate sono già scadute alla data del 16 aprile 2003.
L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che per aderire alla sanatoria di cui al citato articolo 9-bis comma 2, usufruendo
dell’estensione della procedura definitoria introdotta dalla legge finanziaria 2004, il contribuente interessato possa definire gli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi entro la data del 1° gennaio 2004, qualora le relative cartelle di pagamento siano state notificate in data successiva al 15 febbraio 2003. Se il contribuente ha pagato
anche le sanzioni si ritiene estremamente difficoltosa la restituzione delle medesime anche per effetto delle disposizioni
di carattere generale che attengono alla riforma del sistema sanzionatorio di cui al dlgs 472 del 1997 in base al quale le somme pagate a titolo di sanzione con un provvedimento definitivo non sono suscettibili di ripetizione.
• non ha pagato. Poiché il ruolo è scaduto, è fuori dalla sanatoria."

ciao
 
GGGGRRRRR... si è quella che prima ci è sfuggita in cempion lig.. poi è sfuggita a voi.. poi ci è sfuggita di nuovo nell'uefa e mi sa che pure a voi sfuggirà in coppa italia..
Non per portare male.. ma insomma.. sai com'è..
 
hahahaahah ma vavavavavavava... c'avemo si tanti punti in piu che se guardamo giù nun ve vedemo più manco se ve arzate su e punte de e scarpe...
ahahhahahahah
 
aoh.. me se siete più brutti di una multipla!! non vedervi è meglio...
 
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