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Regolarizzazione ruoli

J

Jessica

Ospite
E' possibile regolarizzare tramite art. 9/Bis e art. 2, comma 45, legge 350/2003 un ruolo consegnatomi il 12/09/2003 di cui non ho pagato niente alla scadenza?
 
I ruoli notificati al contribuente dopo il 15/02/2003 ma entro il 01 Gennaio 2004, non ancora pagati, possono essere condonati con l'art.9bis senza addebito delle sanzioni. Alla scadenza del 16/04/2004 si versa l'importo del ruolo con gli interessi ma senza le sanzioni. Si ricorda che vi è la possibilità di rateizzare gli importi se superano i 3000 euro se trattasi di persona fisica, 6000 euro se società. Le scadenze sono le seguenti: 16/04/2004-21/06/2004-16/09/2004-30/11/2004. Entro il termine del 31/05/2004 (salvo proroghe) andrà inoltrata telematicamente la dichiarazione inerente la sanatoria di cui sopra. Importante: nel caso si usufruisca della rateizzazione le scadenze devono essere rispettate altrimenti decade il beneficio della sanatoria.
Auguri
 
Gianpaolo sei sicuro?
a me risulta che
Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni già citate non sono dovute limitatamente alle rate non an-cora scadute alla data 16 aprile 2004, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o siano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui sopra non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è sta-to eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31/12/2002, all’autorità giudiziaria. Per avvalersi di tali disposizioni, i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli e-stremi della cartella di pagamento.Sulla base della dichiarazione integrativa, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2004, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero a rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete, altresì, per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31/12/2002, all’autorità giudiziaria.Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3% annuo (e del 2,5% dall’01/01/2004).
se non concordi per favore fammi conoscere le disposizioni
 
Mi intrometto per consigliarvi la lettura dell'articolo del sole di ieri (14/04) che aumenta i dubbi.
Io personalmente sono d'accordo con Giampaolo. Attendo vostre risposte
 
andava fatto entro 6o gg dalla notifica.. se hai fatto scadere la cartella amen...
ciao
 
Cartelle notificate nel 2003 e scadute. È questa la problematica che con maggiore frequenza ricorre nell'analisi della possibile casistica che ricorre nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 289 del 2002 alla luce delle modifiche apportate alla norma dalla Finanziaria per il 2004. Dopo questa legge, infatti, è fuori discussione che per i ruoli emessi alla data dell'1 gennaio 2004, il contribuente possa accedere allo specifico condono in presenza di cartella notificata sanando entro la data prevista per legge. Il problema, invece, riguarda quei contribuenti che, raggiunti da una cartella nel corso del 2003 non pagata nei 60 giorni successivi alla notifica intendono ricorrere alla procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 9-bis. Su questo aspetto, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 18 febbraio 2004 pare condurre a una soluzione negativa sulla possibilità di entrare nel condono anche in presenza di cartella notificata dopo il 15 febbraio 2003. Se infatti per le cartelle notificate prima il comma 2 dell'articolo 9-bis esclude espressamente la possibilità di definizione, per quelle notificate successivamente la circolare dell'Agenzia delle entrate ammette, in linea di principio, la possibile loro inclusione nel condono ricordando però, in un passaggio precedente dalla circolare, che opera comunque la norma generale di cui all'articolo 25 del dpr 602 del 1973 che prevede l'obbligo del pagamento della cartella entro i 60 giorni successivi alla notifica della stessa. Pertanto, sulla base della lettura della circolare sembrerebbe che solo nell'ipotesi di cartella notificata dopo il 16 febbraio 2003 ma non ancora scaduta, sia possibile accedere alla sanatoria degli omessi versamenti con le modalità specificatamente previste per le cartelle (comma 2).
 
Carissima Renata, ringraziandoTi per l'autorevole lezione di sanatoria ex art.9bis della quale ne ho fatto tesoro, mi pregio segnalarTi che la mia risposta si basa sull'interpretazione del paragrafo n.4 della circolare n.7/E del 18/02/2004 il quale detta testualmente che: il contribuente può definire "gli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi entro la data del 01/01/2004, se le relative cartelle sono state notificate in data successiva al 15/02/2003". Da ciò capisco che le cartelle notificate post suddetta data, scadute e non pagate, possono essere oggetto di sanatoria ex art.9bis. Mi fai sapere se ho capito male?
Grazie
Buon Lavoro
 
ha ragione renata.. è per le rate non ancora scadute..
se hai fatto passare i 60 gg dalla notifica non condoni piu nulla...

ciao
 
La tua interpretazione sembrerebbe ineccepibile. Un forte dubbio mi sorge dalla lettura dell'esempio riportato sul Sole: "il contribuente che ha ricevuto una cartella il 7 ottobre 2003, per un omesso versamento IVA del 1999, e non ha pagato nei 60 giorni dalla notifica, potrà versare entro il 16 aprile 2004, azzerando le sanzioni del 30 per cento".
Secondo me manca un riferimento normativo e/o interpretativo per escludere senza ambiguità la situazione dell'esempio.
Lo stesso discorso vale per l'omesso versamento della rata con scadenza 01/12/03 per la sanatoria degli omessi versamenti.
 
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