E’ un obbligo contabile di natura esclusivamente fiscale prescritto dall’art. 16 D.P.R. 600/73. Vi sono tenuti tutte le società, gli enti e gli imprenditori commerciali elencati all’inizio di questo capitolo 1, anche se l’art. 2 D.P.R.695/96 ha concesso la sostituzione (a partire dal 1997) del registro beni ammortizzabili, cioè dei dati che vi vanno annotati, come segue:
per i soggetti in contabilità ordinaria, con l’annotazione nel libro inventari;
La tenuta del registro è pertanto divenuta facoltativa: sarà l’imprenditore che deciderà se più conveniente proseguire nella tenuta del registro o nell’annotare i dati richiesti dalla normativa (che comunque permane) nel libro inventarii.
I dati da indicare nelle registrazioni relative ai beni ammortizzabili o cespiti consistono in:
anno di acquisizione;
costo originario;
rivalutazioni e/o svalutazioni;
fondo d’ammortamento;
coefficiente d’ammortamento effettivamente praticato e
quota annuale d’ammortamento;
eliminazione del cespite dal processo produttivo.
Consiglio spassionato? Tieni il libro cespiti ammortizzabili,sempre utile nel momento del bisogno!:yes2:
Buona giornata.-