Regime dei minimi
Regime dei minimi:
Sono considerati contribuenti minimi
• Le imprese individuali residenti nel territorio dello Stato con ricavi nell’esercizio precedente non superiori a 30.000 euro;
• I professionisti residenti nel territorio dello Stato, che sempre nell’anno precedente hanno percepito compensi non superiori a 30.000 euro.
La Circolare n. 73 precisa che in caso di inizio di attività in corso d’anno il limite dei 30.000 euro di ricavi e compensi deve essere ragguagliato all’anno.
Si ricorda che per il calcolo del limite i compensi verranno valutati con il criterio di cassa e i ricavi con il criterio della competenza.
REQUISITI
Oltre al limite di ricavi o compensi, il contribuente deve verificare i seguenti requisiti per l’accesso al regime dei minimi :
1. Nell’anno precedente non deve aver effettuato cessioni all’esportazione (art. 8 Dpr 633/72), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis Dpr 633/72), servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (art. 9 Dpr 633/72), operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San marino (art. 71 Dpr 633/72), trattati ed accordi internazionali (art. 72 Dpr 633/72);
2. nell’anno precedente non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR , anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso (art. 61 Dlgs n. 276 del 10/09/2003);
Rilevano inoltre anche le spese sostenute per il lavoro prestato o per l’opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti , ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare ;
3. non deve avere erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto e costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
4. il soggetto non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto, di locazione, pure finanziaria, nel triennio solare precedente a quello di entrata nel regime, beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro, quindi per il 2008 si farà riferimento al triennio 2005-2007.
Per i soggetti in possesso dei requisiti il regime dei minimi rappresenta il regime naturale, quindi non necessita di alcuna comunicazione agli uffici.
Per chi invece, inizia l’attività la previsione di possesso dei requisiti deve essere comunicata nella dichiarazione di inizio di attività, (Mod. AA9/8).
Il nuovo regime prevede, l’applicazione di un’imposta sostitutiva sia dell’irpef che delle addizionali regionali e comunali, del 20% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Per determinare il reddito di impresa o di lavoro autonomo i soggetti sottoposti a tale regime dovranno calcolare la differenza tra l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
Concorrono nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni, nonché le sopravvenienze attive e passive.
Non vengono prese in considerazione le quote di ammortamento e la valutazione delle rimanenze.
Il principio da seguire per la determinazione dei ricavi, compensi e spese è il PRINCIPIO DI CASSA, vale a dire quando effettivamente il soggetto incassa i ricavi o compensi o quando si verifica l’esborso monetario a titolo di spese che deve essere sostenuto nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; dunque, occorre prestare attenzione alla manifestazione finanziaria dei ricavi, compensi e spese, anche per le imprese.
I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa nei loro confronti.