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credo che non si comprenda appieno il quesito. se è stata acquistata un'azienda nella quale vi era anche un autocarro l'operazione dovrebbe essere imponibile ai fini dell'imposta di registro e non di iva quindi senbrerebbe corretta l'interpretazione
ciao
credo che non si comprenda appieno il quesito. se è stata acquistata un'azienda nella quale vi era anche un autocarro l'operazione dovrebbe essere imponibile ai fini dell'imposta di registro e non di iva quindi senbrerebbe corretta l'interpretazione
ciao
Esatto, è stata versata l'imposta di registro.
Lo stesso imprenditore vuole cedere un altro autocarro acquistato nuovo nel 2004 dalla società snc di cui era socio, pertanto la società ha detratto l'iva. Nel 2013 in seguito al recesso del socio, non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la società si è trasformata in ditta individuale e l'imprenditore ha proseguito l'attività con P.iva che già possedeva precedentemente per lo svolgimento di altra attività, pertanto anche in questo caso è stata versata l'imposta di registro. In questo caso l'autocarro deve essere ceduto in esenzione art.10 comma 1, n.27-quinquies trattandosi di p.iva diversa da quella che ha effettuato l'acquisto oppure è imponibile iva in quanto la cessione viene posta in essere dal socio rimasto? A mio avviso deve essere ceduto in esenzione.
perchè non dovrebbe essere applicata l'iva?....se l'acquisto fosse stato soggetto ad iva mica era indetraibile , quindi non regge un'ipotesi di indetraibilità e l' art.10 comma 1, n.27-quinquies va a farsi benedire.....
l'iva va applicata
Concordo con STUDIOCEL.
Se ab origine è stata detratta l'IVA in fase di acquisto del veicolo, l'art. 10 c. 27-quinquies non è applicabile come già postato in precedenza, non essendo rilevanti le varie vicissitudini susseguitesi nel tempo.
Aggiungo altresì che in caso di cessione di azienda il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente, anche per quel che concerne l'IVA.
Saluti.