L'art. 27 c. 2 del D.L. 98/2011, quali ulteriori requisiti per accedere al regime dei superminimi oltre a quelli di cui all'art. 1 c. 96 L. 244/2007 ha previsto, tra gli altri, quello in base al quale l'attività da esercitare non debba costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.
Ora, circa il concetto di "mera prosecuzione", l'Ade nella circolare 1/E del 03/01/2001 ebbe modo di chiarire che la "mera prosecuzione" sussiste quando la nuova attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita. Nel caso descritto, quindi, a mio avviso, non ci sarebbero gli estremi per considerare l'attività di CTU mera prosecuzione dell'attività di medico svolta come dipendente in una struttura ospedaliera per cui, rispettando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, il soggetto potrebbe utilizzare il regime dei superminimi.
Attendi comunque altre eventuali opinioni in merito.
Ciao.