Riferimento: redditrometro come difendersi?
mi sembra strano che non tengano conto del finanziamento....
In primis occorre riflettere sulla inattaccabilità del concetto di fondo del redditometro che non può essere assolutamente contestato essendo di una semplicità disarmante. Anche se nel caso di selezione da “redditometro” si è innanzi ad un bivio: siamo in presenza di un soggetto che ha palesemente evaso dichiarando redditi insufficienti rispetto ai beni e allo stile di vita condotto o siamo in presenza di un difetto di disponibilità di informazioni da parte del fisco?
Il redditometro valuta la disponibilità del bene (il natante intestato alla società , non bene strumentale della stessa, è attribuito ai soci in base alle quote di partecipazione).
Il contribuente in seguito ad accertamento con redditometro può fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile al redditometro dimostrando che:
a) motivazioni ex lege art. 38 DPR 600/73
o possiede redditi esenti, quali BOT,CCT e simili;
o è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (depositi bancari, buoni postali, dividendi,…)
b) motivazioni ex circolare 49/E/2007
o utilizzo di finanziamenti
o difesa familiare (“redditometro familiare”)
o utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni ereditarie, vincite…
o esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti
c) altre giustificazioni
o il reddito conseguito non è quello effettivamente ottenuto per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
o l’imprecisione dello strumento presuntivo in vigore (gli indicatori sono sempre quelli, ormai datati –circolare 101/E/1999) non affinato sotto il profilo matematico/statistico
o ha venduto beni immobili
o i beni sono nella disponibilità di soggetti terzi che ne sostengono le spese
o il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti terzi (parenti) estranei al nucleo familiare
o se l’A.F. richiede documenti o informazioni già possedute, violazione dell’art. 6 dello Statuto L.212/2000 e della legge 241/1990
Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo di imposta, nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni anche riferibili ai componenti il nucleo familiare che pur non essendo espressamente considerate nel comma 6 dell’art.38 D.P.R. 600/1973 sono suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio l’utilizzo di:
* finanziamenti;
* somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite;
* effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali aggiornate);
* somme riscosse fuori dall’esercizio di impresa a titolo di risarcimento patrimoniale.
Al riguardo si cita la sentenza della Cassazione n. 11389 del 21/03/2008 “è meritevole di annullamento l’avviso di accertamento in cui il contribuente abbia documentato di aver acquisito, a rate i beni ritenuti indici rilevatori di capacità contributiva attraverso un mutuo”.
La documentazione acquisita sarà esaminata oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato. Qualora dovessero sussistere elementi di certa rilevanza fiscale si procederà con l’inserimento delle relative posizioni nel “piano dei controlli”.
In ogni caso come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 3316 del 11/02/2009, l’onere della prova spetta sempre al contribuente, è lui infatti a dover dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in maniera inferiore.