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Redditometro: sua applicazione

Il redditometro si applica sia ai lavoratori autonomi che ai lavoratori dipendenti (credo di sì, perchè altrimenti creerebbe una discriminazione, ma vorrei conferma).
Il reddito determinato è una presunzione che è confermata se il contribuente non è capace di provare il contrario. Mi viene questa domanda:
se il criterio per determinare il reddito applicato dal Redditomentro si usasse, per i beni che possiedono, a tutti i contribuenti, quanti di questi dovrebbero andare a chiedere la carità per sopravvivere? secondo me, molti e altri sarebbero ridotti in povertà. Allora la domanda è: si applica il Redditometro per riuscire a fare cassa "punendo" chi ha osato acquistare un bene di lusso? Se un altro contribuente "si nasconde meglio" allora l'accertamento non avviene o avviene in maniera più "normale"?
Cioè se io mi compro una macchina di lusso (usata, da più di 10 anni) e la tengo sei mesi, mi si applica il redditometro e allora la casa che mi hanno comprato (tutto documentato) i miei genitori, richiede che io abbia un reddito di 16.000 euro in 10 mesi di possesso (per le spese di gestione), mentre un altro contribuente con la stessa casa ma più "furbo" (ha solo preso a noleggio la macchina in occasione, come me, del matrimonio) la fa franca; o anche il pensionato che vive accanto a me in una casa simile alla mia, nessuno gli chiede di produrre un tale reddito per la gestione della casa.
Quello che più mi meraviglia è che questa cosa del redditometro venga considerata giusta da tanti: sarà che colpisce, come numero, poche persone e ciascuno crede di essere fuori dalla sua applicazione e allora poco importa. C'è qualcuno che ha esperienza e può rispondere a queste domande?
Grazie
martino
 
Riferimento: Redditometro: sua applicazione

Il redditometro sarà oggetto di rivisitazione proprio perchè obsoleto e a mio giudizio in più occasioni è iniquo.
Come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 19637 del 16 settembre 2010, il redditometro dà luogo ad una presunzione “legale” ai sensi dell'art. 2728 del codice civile, poichè è lo stesso dettato normativo che impone di ritenere come diretta conseguenza di determinati fatti noti (la disponibilità di beni o servizi) il fatto ignoto (capacità contributiva).
Il giudice tributario, quindi, una volta constatata la sussistenza degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" accertati dall'ufficio, non ha il potere di negare a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, dovendo solo limitarsi a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (sentenza Cass. n. 22936 del 17 ottobre 2007, dep. il 30 ottobre 2007). Deve però trattarsi di prova documentale e in molte circostanze non è facile sovvertire i risultati cui giunge questo strumento matematico-statistico.

saluti
 
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