marica
Utente
La norma crea uno squarcio nell'opzione concettuale aprioristica per la quale non è mai possibile ed è sempre irragionevole far presumere la sussistenza di un fatto da un altro fatto a sua volta presunto. Peraltro della legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 (riguardo la parte relativa ai prelevamenti posti come ricavi) si è occupata, abbastanza recentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005, n. 225, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma e la presunzione non lesiva del canone di ragionevolezza. Non vorrei tediare nessuno sulle numerose sentenze della Cassazione e pubblicazioni dottrinarie sulle presunzioni di secondo grado ritenute illegittime e irrazionali, dico solo che GENERALMENTE l’accertamento fondato sulle indagini bancarie che traducono in maggiori ricavi i prelevamenti non giustificati viene considerato legittimo solo e SOLO SE viene attivato il CONTRADDITTORIO tra le PARTI.
In definitiva deve ammettersi la possibilità di trarre presunzioni da presunzioni a patto che se ne faccia un uso giudizioso e ragionevole e venga riconosciuto al diritto di difesa il rilievo che esso merita, sicché le presunzioni a catena possano essere considerate ammissibili, purché conformi a canoni di probabilità e utilizzate in modo rispettoso del contraddittorio.
Buona giornata.
In definitiva deve ammettersi la possibilità di trarre presunzioni da presunzioni a patto che se ne faccia un uso giudizioso e ragionevole e venga riconosciuto al diritto di difesa il rilievo che esso merita, sicché le presunzioni a catena possano essere considerate ammissibili, purché conformi a canoni di probabilità e utilizzate in modo rispettoso del contraddittorio.
Buona giornata.