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Reddito estero

AleCava

Utente
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno maggiori chiarimenti relativamente ai redditi percepiti all'estero (Svizzera). Ho il caso di una persona fisica che presterà lavoro dipendente in Svizzera, ivi recandosi giornalmente e mantenendo la propria residenza in Italia. Non so se puo' essere classificato tra i lavoratori "frontalieri" in quanto il comune di residenza è oltre i 20 KM dal confine.
I compensi percepiti saranno soggetti a tassazione in Svizzera o in Italia ? La convenzione siglata tra le due nazioni mi sembra sostenga l'imponibilità del reddito nel paese in cui si svolge l'attività, e le istruzioni dell' Unico parlano di tassazione nel paese di residenza ( se si verificano determinate condizioni : 1) lavoro per meno di 183 gg 2) remunerazioni pagate da datore di lavoro italiano 3) onere non sostenuto da stabile organizzazione.
Ma le istruzioni dicono anche che i redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono piu' esclusi dalla base imponibile. Che significa ?
Infine, anche per i frontalieri mi pare di capire che dal 2003 al 2007 una nuova norma prevede la tassazione in italia dei redditi superiori agli 8.000 Euro. E sino ad 8.000 ? le tasse sono pagate in Svizzera ? Come faccio ad evitare l'eventuale doppia imposizione ?
Il trattamento pensionistico ?
Mi scuso anticipatamente per l'elevato numero di domande e per la lunga descrizione del problema ma faccio davvero fatica ad orientarmi nei meandri di queste normative. Grazie per l'aiuto
 
Riferimento: Reddito estero

L’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 prevede, per l’anno 2001, l’esclusione dalla base imponibile dei “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato”.
Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.2.2), la norma in commento riprende la disposizione contenuta all’art. 3 co. 3 lett. c) del TUIR (ora abrogata) e ne ripropone i contenuti per l’anno d’imposta 2001 con riferimento ai c.d. lavoratori “transfrontalieri”.
La disposizione limita l’esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
· nelle zone di frontiera (quali, ad esempio:Svizzera, Francia, Austria e San Marino);
· in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).
La C.M. 1/2001 (§ 1.2.2) precisa che rientrano, pertanto, in tale previsione “quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro”.
Invero, è stato osservato in dottrina come la disposizione faccia riferimento ai “redditi derivanti da lavoro dipendente prestato … all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi” e non ai soggetti che svolgono tale attività lavorativa; “la circolare ministeriale sembra perciò limitare l’ambito di applicazione della proroga dell’esclusione dalla base imponibile. Il testo di legge infatti non prevede che i lavoratori debbano necessariamente
recarsi quotidianamente all’estero per svolgere l’attività lavorativa”.
Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell’art. 48 co. 8-bis del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi, “in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero”Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell’art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all’estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all’estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi “non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico”.
Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.
 
Riferimento: Reddito estero

Buondì,
mi intrometto per la medesima questione,
sono amministratore di una società con sede legale nella repubblica di San Marino, come mi dovrei quindi regolare per la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo?
Dal mio compenso lordo viene ritenuta un imposta del 15% dallo stato sammarinese, in quanto sono un lavoratore straniero non dipendente.
In Italia invece?
Premetto che il mio reddito è superiore agli 8000,00 annui.

Grazie

xbedox
 
Riferimento: Reddito estero

Buondì,
mi intrometto per la medesima questione,
sono amministratore di una società con sede legale nella repubblica di San Marino, come mi dovrei quindi regolare per la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo?
Dal mio compenso lordo viene ritenuta un imposta del 15% dallo stato sammarinese, in quanto sono un lavoratore straniero non dipendente.
In Italia invece?


Se sei redidente in Italia devi dichiarare il compemnso percepito a San Marino sommandolo ad eventuali altri redditi di fonte italiana calcolare l'imposta lorda e recuperare come credito d'imposta per imposte pagate all'estero le imposte pagate a San Marino.
 
Riferimento: Reddito estero

Ho una domanda simile: ho percepito una borsa di studio dall'università di Dresda in Germania per svolgere un lavoro di tre mesi continuativi a Sydney in Australia. Sono residente in Italia e pago le tasse in Italia. Cosa devo fare?
grazie
--e.
 
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