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Redditi occasionali

S

Sandro

Ospite
<HTML>Salve. Nella determinazione del reddito occasionale di natura commerciale, posso dedurre come spese il costo del carburante auto? Se si, posso dedurre il 50% oppure l'importo effettivamente utilizzato per la produzione del reddito occasionale?. Grazie.</HTML>
 
<HTML>le spese per esser deducibili devon essere inerenti alla produzione del reddito ma anche documentate..

come si documenta l'acquisto del carburante da parte di un soggetto privo di partita iva?

La scheda carburanti è prevista solo per aziende e lavoratori autonomi, in quanto in possesso di partita iva....</HTML>
 
<HTML>e sopratutto, come quantifichi la parte specificatamente inerente di dette spese? la detrazione al 50% è prevista dall'art. 67 dpr 917/86 per l'attività d'impresa con particolari limiti e condizioni, mentre i redditi occasionali dall'art. 81 e 85 di detto dpr che non rimandano a tale articolo 67 per la determinazione di dette spese.</HTML>
 
<HTML>La documentazione del costo tramite scheda carburante è indispensabile per i soggetti con p.iva. Io ritengo però che tale documento possa essere utilizzato anche per i soggetti non titolari di p.iva. In fin dei conti la normativa sui redditi diversi mi chiede di documentare la spese ma non mi impone un metodo specifico.
Anche per quanto concerne la quantificazione del costo non essendoci rinvio alle disposizione dell'art. 67 io ritengo che tale costo possa essere determinato dal contribuente sulla base di quello effettivamente utilizzato per la produzione del reddito.

Qualcuno può suggerirmi altre soluzioni. Grazie.</HTML>
 
<HTML>Il costo può essere documentato (scheda carburante, scontrino self-service o anche altro)
Il problema è collegarlo al reddito occasionale
Risolto quello a mio parere è possibile scaricare tutto il costo sostenuto</HTML>
 
<HTML>mi permetto di nuovo di sollevare questo dubbio.... che possa esser tutto detratto non credo, in quanto l'auto sicuramente non viene utilizzata solo per la produzione del reddito ma anche per fini personali...
come documentarlo, beh.... il gestore non rilascia alcunchè per l'acquisto dei carburanti, è esonerato dall'obbligo di fatturazione, lo scontrino non è integrato coi dati dell'acquirente...(ne trovo due o tre per terra sotto la macchinetta, li raccolgo e me li detraggo???)

La scheda carburante è prevista solo per esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, dm 7/06/1977 g.u. 9.6.77 n.156, ove all'art. 1 cita: "
[1] Gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all' imposta sul valore aggiunto debbono risultare da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una scheda conforme al modello allegato."


forse cmq mi sbaglio, ma in materia fiscale bisogna andarci cauti per evitare contenziosi....</HTML>
 
<HTML> Dpr 10/11/1997 n. 444 art. 2

caratteristiche della scheda carburante...

Art. 2 - Caratteristiche della scheda carburante

[1] Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell' esercizio dell' attività d' impresa, dell' arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d' imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all' estero, l' ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell' ipotesi di cui all' articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all' estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

[2] I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.</HTML>
 
<HTML>la scheda o carta carburante è l'unico documento previsto per le imprese e lavoratori autonomi al fine di documentare, registrare, detrarre in base alle disposizioni fiscali vigenti il costo del carburante del parco autoveicoli.

Ai fini fiscali la detrazione è concessa se: costo inerente alla produzione del reddito e la parte relativa;

documentato: cioè suffragato da idonea documentazione: fattura, parcella, ricevuta fiscale, scheda carburante (in quanto all'esercente impianto di distribuzione è fatto divieto di emetter fattura per le cessioni di carburante).. tutte debitamente intestate ed integrate.
La fattura può esser rilasciata su richiesta del cliente, la ricevuta intestata ed integrata idem... la scheda carburante????

buon lavoro....</HTML>
 
<HTML>Tutto OK, grazie mille per la panoramica.
Io facevo riferimento all'art. 85 comma 2 in cui si dice:" I redditi di cui ... art.81 (compresi lavoro autonomo occasionale) sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese SPECIFICAMENTE inerenti alla loro produzione"
Frase sibillina di molteplici e dubbie interpretazioni e di facile attacco da parte di eventuali verificatori ... ma se qualcuno ci vuole provare! Personalmente non ho mai dedotto nulla sui redditi occasionali.</HTML>
 
<HTML>al proposito io ho trovato questo:

Deducibilità di costi e spese per l'acquisto di libri, riviste e supporti informatici


"di Del Prete Marcello - ADC Milano in Pratica Professionale - I Casi, n. 11/1998, pag. 472 - Caso n. 319

Si desidera conoscere quali sono i costi e le spese deducibili dal reddito per prestazioni occasionali, in particolare se sono deducibili le spese e i costi per l'acquisto di libri, di riviste e supporti informatici.


In base all'art. 85 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 il reddito relativo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale è determinato dalla differenza tra il compenso percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. Nella determinazione di questo tipo di reddito al principio di cassa si accompagna il concetto di stretta inerenza che è molto più restrittivo di quello previsto dall'art. 75, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 in tema di reddito d'impresa.

Con la dizione "spese specificamente inerenti" il Legislatore ha voluto escludere, innanzitutto, tutti quei costi aventi natura pluriennale (ammortamenti) ma anche quelli che per la loro natura non possono essere riconducibili esclusivamente al reddito occasionale prodotto.

Per tornare al nostro caso i libri, le riviste e i supporti informatici possono essere considerati deducibili solo se il loro utilizzo si è rivelato indispensabile alla produzione del reddito stesso, vale a dire che senza l'utilizzo degli stessi il contribuente non avrebbe potuto effettuare la propria prestazione o effettuarla solo in parte (per fare un esempio una rivista fotografica da cui prendere spunto per affrescare una parete).



Fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85</HTML>
 
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