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redditi da lavoro estero

piotr

Utente
Per favore, qualcuno e' in grado di darmi qualche chiarimento?

Lavoro all'estero, quindi datore di lavoro estero, redditi prodotti all'estero e percepiti all'estero. Iscritto AIRE.
Ritenevo di non dover presentare, per tali redditi, dichiarazione in Italia.
Tuttavia, leggo un po ovunque (circolari chiarificatrici dell'agenzia delle entrate, sentenze di merito, ecc.) che l'iscrizione all'aire non conta nulla, in quanto verrei considerato residente fiscalmente in Italia se ho anche un interesse morale e familiare in Italia. (in Italia ho la famiglia e la casa di abitazione)

Ho dei dubbi, quando dovre' presentare la dichiarazione, sulla compilazione del quadro RW:
1) devo dichiarare nel RW i miei bonifici (fatti dal conto del paese estero dove vivo al mio conto italiano)?

2) devo inserire nel RW anche i bonifici degli stipendi da parte del datore di lavoro (quindi da conto estero di un terzo, non mio, sul conto mio italiano)?

Qual'e la sanzione per omessa compilazione del RW in tal caso? E quella per errata o incompleta compilazione? (facile errare, le direttive non sono chiare, non vi e' ad esempio alcun riferimento agli stipendi ricevuti da terzi)


In particolare, nel quadro RW non comprendo esattamente cosa va indicato nelle rispettive sezioni:

1. Stipendio da estero non va indicato in sezione 1 perché trasferito tramite intermediario residernte (banca)?; (ma va indicato comunque nella sezione III?)

2. Conto corrente estero - va indicato in sezione 2 se la consistenza supera i 10.000 EUR al 31/12/08 (ma se al 31.12.2008 hai zero, perche' magari hai prelevato tutto a novembre, devi comunque indicare le somme avevi nei mesi precedenti?)

3. Trasferimenti da conto estero – vanno indicati tutti i trasferimenti, sia a te stesso che ad altri, se nel corso del 2008 hanno superato i 10.000 EUR. (ok per quelli fatti da me, sia a me stesso che ad altri. Ma quelli "provenienti" da altri? Cioe' ricevuti sul mio conto italiano da un conto estero non mio, ma di terzi? (es., dall'ente datore di lavoro estero?) Vedi punto 1)
 
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Riferimento: redditi da lavoro estero

Per favore, qualcuno e' in grado di darmi qualche chiarimento?

Lavoro all'estero, quindi datore di lavoro estero, redditi prodotti all'estero e percepiti all'estero. Iscritto AIRE.
Ritenevo di non dover presentare, per tali redditi, dichiarazione in Italia.
Tuttavia, leggo un po ovunque (circolari chiarificatrici dell'agenzia delle entrate, sentenze di merito, ecc.) che l'iscrizione all'aire non conta nulla, in quanto verrei considerato residente fiscalmente in Italia se ho anche un interesse morale e familiare in Italia. (in Italia ho la famiglia e la casa di abitazione)
...

Riporto up il post.
Lavoro all'estero, iscritto AIRE, ma moglie, figli sono in Italia, dove ho un'abitazione in proprietà.
Qualcuno sa dirmi se un soggetto considerato fiscalmente residente in Italia deve dichiarare i redditi prodotti esclusivamente all'estero con un rapporto di lavoro subordinato?

Da un altro post leggo questo parere, dal quale sembra decisamente di si:
da"L'Esperto Risponde del sole 24 ORE":

"Il lavoratore dipendente che presta la propria attività lavorativa continuativamente ed esclusivamente all'estero, sia alle dipendenze di datori di lavoro italiani che di datori di lavoro stranieri, spesso provvede a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente per iscriversi all'AIRE. Tale iscrizione, come si vedrà, può avere o non avere conseguenze sulla residenza fiscale del dipendente e quindi sul pagamento, o meno, delle imposte sui redditi prodotti all'estero anche nel nostro Paese nella considerazione che, ai sensi dell'articolo 3 del Tuir:
i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione nel nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (principio della tassazione sul reddito mondiale);i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati a imposizione nel nostro Paese solo per i redditi ivi prodotti (principio della territorialità o della fonte).
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
La legge 27 ottobre 1988, n. 470 concernente l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero e il relativo regolamento di attuazione (Dpr 323 del 6 settembre 1989) prevedono che l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene, tra l'altro, effettuata per il trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero. Non sono iscritti all'AIRE i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata, ad esempio i lavoratori stagionali e comunque, non superiore a 12 mesi.
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento, inteso come fissazione all'estero della dimora abituale.
Le anagrafi dei cittadini residenti all'estero sono tenute sia presso i comuni che presso il ministero dell'Interno e sono costituite le prime, da archivi che raccolgono le schede individuali e di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente (Apr) a seguito del trasferimento all'estero; le seconde, presso il Ministero, contengono i dati desunti dalle anagrafi comunali.


Le conseguenze fiscali dell'iscrizione all'AIRE.In prima approssimazione, la cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente da parte di un cittadino italiano sembrerebbe far perdere allo stesso anche la residenza fiscale in Italia.
Se così fosse, come visto, dal coordinato disposto dell'articolo 3 del Tuir in base al quale i non residenti sono soggetti all'Irpef solo per i redditi prodotti in Italia e 23 dello stesso Tuir (che individua i criteri per l'applicazione di tale principio per le varie categorie di reddito) il cittadino italiano iscritto all'AIRE che percepisce redditi di lavoro dipendente per un lavoro svolto all'estero, dovrebbe essere tassato in Italia esclusivamente per gli "altri" redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente, eventualmente prodotti in Italia.
Tuttavia, poiché in base all'articolo 2 del Tuir, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni nell'anno):1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del Codice civile (sede principale dei propri affari o interessi) o3.hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice civile (dimorano abitualmente in Italia)
nella considerazione che i requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, sarà sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'AIRE.
Infatti, in merito alla rilevanza dell'iscrizione all'Aire da parte di cittadini italiani, l'amministrazione finanziaria, con circolare 2 dicembre 1997, numero 304/E ha precisato che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE «non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici».
In pratica, per essere considerati residenti in Italia è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, un cittadino italiano iscritto all'AIRE abbia mantenuto in Italia il "centro" dei propri legami familiari o dei propri interessi patrimoniali e sociali.Tra gli elementi che devono essere analizzati e valutati dagli uffici al fine di contrastare le "fittizie" risultanze anagrafiche, nella circolare citata vengono richiamati: i legami familiari o comunque affettivi e l'attaccamento all'Italia; gli interessi economici in Italia; l'interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all'estero; l'intenzione di abitare in Italia anche in futuro. In pratica, operando una "valutazione d'insieme" dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro Paese il soggetto verrà considerato fiscalmente residente in Italia in quanto nel nostro Paese ha mantenuto la sede principale dei propri affari ed interessi ogniqualvolta in esso disponga di una abitazione permanente, mantenga una famiglia, accrediti i propri proventi dovunque conseguiti, possegga beni anche mobiliari, partecipi a riunioni d'affari, rivesta delle cariche sociali, sopporti spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club, organizzi la propria attività e i propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Conformemente a tale impostazione l'amministrazione finanziaria, con risoluzione 10 febbraio 1999, numero 17/E ha considerato residente all'estero il lavoratore dipendente iscritto all'AIRE che ha trasferito all'estero la famiglia, ha iscritto il figlio alla scuola estera e ha stipulato un contratto di affitto di durata quadriennale.
Diversamente, in molti casi che si verificano nella realtà, il lavoratore che svolge la propria attività esclusivamente all'estero continua ad essere considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'Aire perché il suo domicilio, cioè il "centro degli affari e interessi", rimane in Italia (in quanto, ad esempio, la sua famiglia, moglie e figli, è rimasta in Italia).
A conferma di tale impostazione è quanto precisato dalla circolare 26 gennaio 2001 numero 9/E, paragrafo 2.2, nella quale, richiamando la circolare 304 del 2 dicembre '97 prima citata viene precisato che «deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il "centro" dei propri interessi familiari e sociali in Italia». Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui «la famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l'attività lavorativa all'estero» o, comunque, nel caso in cui «emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi" (risoluzione 14 ottobre 1988, numero 8/1329)».
Si ricorda infine che, nell'ipotesi in cui il lavoratore dipendente all'estero sia considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'AIRE lo stesso dovrà pagare le imposte nel nostro Paese anche sul reddito prodotto, e già tassato all'estero, potendosi tuttavia scomputare dalle imposte italiane, le imposte definitivamente pagate all'estero su tali redditi ai sensi dell'articolo 165 del Tuir."
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Tuttavia, ai sensi dell'art. 15 della convenzione internazionale che regola i rapporti tra gli Stati in questione, in materia di lavoro subordinato, si legge:

Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.


Ora,se la mia intepretazione è corretta, sembra che anche i residenti fiscali italiani siano imponibili, per i redditi prodotti all'estero, solo nello stato estero... il che sembra in contrasto con quanto spiegato su, sul fatto che potremmo essere tenuti a pagarle in entrambi gli stat!
 
Riferimento: redditi da lavoro estero

Ulteriore complicazione.
Leggo in un altro forum, tratto dalla risposta dell'Agenzia delle entrate ad un interpello.
La risposta è relativa all'intepretazione dell'art. 15 della convenzione italia svizzera, che tuttavia è identico a quello italia inghilterra, italia yugoslavia, italia francia, ecc. ecc.


"...si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera. "

Perchè mai dovrebbe essere tassato sia in Italia che nel paese ove si svolge l'attività lavorativa e ove viene prodotto il reddito ?:eek::confused:

Che interpretazione assurda, a me il testo letterale dell'art. 15 sembra chiarissimo :mad:
 
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Riferimento: redditi da lavoro estero

Per avere una risposta devi specificare in quale paese svolgi la tua attività e che tipo di lavoro svolgi (se pubblico o privato).
 
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Per avere una risposta devi specificare in quale paese svolgi la tua attività e che tipo di lavoro svolgi (se pubblico o privato).

Grazie Rob.
lavoro svolto in Serbia, con contratto di diritto privato ma alle dipendenze di un soggetto internazionale (comunque il contratto è firmato in serbia, il lavoro è ivi prestato, il salario viene ivi corrisposto e il soggetto ha una "base" in serbia).
Il problema è che, pur essendo iscritto all'aire, leggo che l'agenzia delle entrate mi considera domiciliato fiscale italiano perchè in itaia ho casa, moglie, un'auto. Ma vivo 365 giorni all'anno fuori, tranne le meritate vacanze.
In ogni caso, pur ammettendo che sia fiscalmente domiciliato in Italia, l'art. 15 sembra dire che i miei redditi sono imponibili solo in Serbia. Dove sbaglio?
Eppure, con convenzioni analoge (l'art. 15 è identico per quasi tutti gli stati esteri), leggo che l'agenzia ha risposto ha qualcuno che deve pagare le tasse SIA all'estero CHE in Italia.
:confused:
 
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