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recupero interessi passivi prima casa

moma

Utente
Buongiorno,
spero possiate aiutare anche me.
Io e mio marito abbiamo acquistato una casa nel dicembre 2007 e per motivi familiari siamo andati ad abitare in quella casa nel settembre 2008, ma abbiamo spostato la residenza a marzo 2009.
Ora l'agenzia delle entrate mi dice che posso scalare gli interessi passivi del mutuo in quanto ho le utenze (che provano che abito in quella casa), invece il caf sostiene che non posso scalarli in quanto ho spostato la residenza dopo 12 mesi. Chi ha ragione? Ho perso x sempre il diritto di scalare gli interessi passivi?
Grazie mille
 
Riferimento: recupero interessi passivi prima casa

A me pare che ci sono 18 mesi di tempo per trasferire la residenza per cui sei nei termini per ususfruire delle agevolazoni fiscali.
 
Riferimento: recupero interessi passivi prima casa

grazie mille x avermi risposto...ma i 18 mesi non sono solo x le agevolazioni del notaio?vale anche x gli interessi passivi del mutuo?
 
Riferimento: recupero interessi passivi prima casa

Io penso valga anche per gli interessi passivi trascrivo le istruzioni per il rigo RP7 del modello unico corrispondente:

Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari
destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
 
Riferimento: recupero interessi passivi prima casa

Art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR

...dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti...

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

@ moma

Gentilmente, potrebbe evitare di aprire diversi thread per lo stesso quesito? Grazie.
 
Riferimento: recupero interessi passivi prima casa

mi scuso immensamente per avere aperto due thread ma è stato un errore.
La ringrazio molto per la risposta, ne deduco quindi che per dimora abituale non si intende necessariamente residenza e quindi sono ancora in tempo per la detrazione.
GRazie mille
 
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