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Ravvedimento operoso

Marissa8

Utente
Buongiorno e buon 2012.
Un contribuente ha pagato in ritardo le ritenute dei collaboratori in scadenza il 16/12/2011 versandolo il giorno 17/12/2011. Mi ha comunicato solo ora di averlo effettuato in ritardo.
Posso predisporre il modello F24 con ravvedimento avvalendomi della formula sprint? e quindi facendo pagare le sanzioni considerando un giorno di ritardo del 2% ridotta ad un decimo? Quindi posso far pagare le sanzioni pari allo 0,2% dell'importo pagato in ritardo?

Vi ringrazio sin da ora della cortese risposta.
 
Purtroppo il ravvedimento è possibile soltanto se la sanzione viene versata contestualmente al versamento dell'imposta, quindi ora non è più possibile evitare l'applicazione della sanzione ordinaria.
Conviene attendere la comunicazione bonaria di irregolarità da parte del'Agenzia delle Entrate che consentirà di pagare una sanzione ridotta.

Studio Pontecorvi
 
Ultima modifica di un moderatore:
La risposta è negativa.
Il ravvedimento non si perfezionerebbe comunque perché mancherebbe la contestualità tra pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (art. 13 c. 2 Dlgs 472/97). Segui quanto indicato da rodolfo69.
Ciao.
 
Buongiorno e buon 2012.
Un contribuente ha pagato in ritardo le ritenute dei collaboratori in scadenza il 16/12/2011 versandolo il giorno 17/12/2011. Mi ha comunicato solo ora di averlo effettuato in ritardo.
Posso predisporre il modello F24 con ravvedimento avvalendomi della formula sprint? e quindi facendo pagare le sanzioni considerando un giorno di ritardo del 2% ridotta ad un decimo? Quindi posso far pagare le sanzioni pari allo 0,2% dell'importo pagato in ritardo?

Vi ringrazio sin da ora della cortese risposta.

Faccio riferimento alla Circolare n. 180/98.

In breve, nel tuo caso il ravvedimento operoso è possibile, applicherai le sanzioni previste al momento in cui paghi sanzioni ed interessi.

Quindi non più sanzioni a giorni previsti per ravvedimento sprint (entro i 15 giorni) ma 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni.

Della citata Circolare riporto l'illuminante frammento (evidenzio che in merito la circolare fa ovviamente riferimento alle riduzioni delle sanzioni allora in vigore):

"Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla
scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i
termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara' pari a un
sesto e non ad un ottavo. Tutto cio', sempreche' nelle more non vi siano stati
interventi preclusivi da parte degli organi competenti.
 
Faccio riferimento alla Circolare n. 180/98.

In breve, nel tuo caso il ravvedimento operoso è possibile, applicherai le sanzioni previste al momento in cui paghi sanzioni ed interessi.

Quindi non più sanzioni a giorni previsti per ravvedimento sprint (entro i 15 giorni) ma 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni.

Della citata Circolare riporto l'illuminante frammento (evidenzio che in merito la circolare fa ovviamente riferimento alle riduzioni delle sanzioni allora in vigore):

"Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla
scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i
termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara' pari a un
sesto e non ad un ottavo. Tutto cio', sempreche' nelle more non vi siano stati
interventi preclusivi da parte degli organi competenti.

Sempre medesima citata Circolare

"Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell'art. 3 (e che gia' prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme
dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno"
ma, com'e' logico che sia,
entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto
dalla norma".
 
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