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Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesione??

Lara15

Utente
Ho letto che con la manovra Monti, Riguardo l'avviso bonario,il versamento tardivo delle rate successive alla prima (entro il termine di pagamento della rate seguente) non comporata la decadenza della rateazione ma determina l'iscrizione a ruolo, etc però c'è anche la possibilità per il contribuente di poter fare il ravvedimento operoso e quindi l'iscrizione a ruolo non viene eseguita... è POSSIBILE RAVVEDERE ANCHE UN AVVISO ACCERTAMENTO CON ADESIONE?:confused: ???
 
Re: Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesion

non ho bene inteso il quesito, ma a me pare che il versamento della prima rata, nella ipotesi dell'accertamento con adesione, debba essere necessariamente effettuato nei termini.
ciao
 
Re: Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesion

Anche in caso di accertamento con adesione, le rate successive alla prima "saltate" possono essere versate entro il termine di scadenza della rata successiva aggiungendo gli interessi legali fino alla data del pagamento. Bisogna stare attenti perché se non si paga la rata "saltata" entro il suddetto termine l'ufficio iscriverà a ruolo l'importo residuo applicando una sanzione pari al 60% sull'importo del tributo residuo. Se invece la problematica verte sul mancato pagamento della prima rata entro 20 gg. dall'atto di adesione, la procedura di accertamento con adesione non si perfeziona con la conseguenza che l'ufficio iscriverà a ruolo gli importi dovuti.
Ciao.
 
Re: Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesion

Quindi se ho ben capito potevo fare il ravvedimento operoso!??! cerco di essere piu precisa:
ho un accertamento con adesione, rateizzato in 8 rate trimestrali, ho pagato tutte le rate,alla settima non riuscivo a pagarla e ho chiesto al commercialista che mi ha detto che avrei dovuta pagarla entro la scadenza della prossima rata, e fin qui mi torna tutto!! :whoo: il fatto è che lui mi dice che non posso fare il ravvedimento!devo pagare l'importo come era alla scadenza corretta! e aspettare la sanzione al 30%. Mi piacerebbe sapere se è vero perchè pagare il 3,75% o il 30% .. CAMBIA!!
Grazie mille per la vostra gentilezza e per il vosro tempo.
 
Re: Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesion

Temo che il commercialista non abbia fornito una giusta indicazione.
In caso di accertamento con adesione, il beneficio della rateazione non viene perso qualora, in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro il termine di scadenza della rata successiva. In tal caso il contribuente effettua il versamento usufruendo del ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs 472/97 versando, oltre all'importo della rata scaduta, la sanzione ridotta e gli interessi (nel precedente post ho commesso anch'io un errore scrivendo che bastava versare solo gli interessi legali, invece non è così). Nella circolate 41/E del 05/08/2011 l'Agenzia delle Entrate afferma che "In conseguenza dell’avvenuto perfezionamento della definizione con il tempestivo e congruo versamento della prima rata, il successivo tardivo versamento delle somme oggetto di pagamento dilazionato costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997. L’Ufficio, pertanto, potrà riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, gli importi dovuti delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione. Anche in relazione a tale versamento il contribuente deve far pervenire in ufficio l’apposita attestazione di pagamento, entro dieci giorni dal versamento stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del citato decreto legislativo n. 218.
Ciao.
 
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