Re: Ravvedimento operoso, si può fare anche per un avviso di accertamento con adesion
Temo che il commercialista non abbia fornito una giusta indicazione.
In caso di accertamento con adesione, il beneficio della rateazione non viene perso qualora, in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro il termine di scadenza della rata successiva. In tal caso il contribuente effettua il versamento usufruendo del ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs 472/97 versando, oltre all'importo della rata scaduta, la sanzione ridotta e gli interessi (nel precedente post ho commesso anch'io un errore scrivendo che bastava versare solo gli interessi legali, invece non è così). Nella circolate 41/E del 05/08/2011 l'Agenzia delle Entrate afferma che "In conseguenza dell’avvenuto perfezionamento della definizione con il tempestivo e congruo versamento della prima rata, il successivo tardivo versamento delle somme oggetto di pagamento dilazionato costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997. L’Ufficio, pertanto, potrà riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, gli importi dovuti delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione. Anche in relazione a tale versamento il contribuente deve far pervenire in ufficio l’apposita attestazione di pagamento, entro dieci giorni dal versamento stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del citato decreto legislativo n. 218.
Ciao.