Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Ravvedeimnto f24 a zero rateazione

76ers

Utente
Salve a tutti.
Mi trovo di fronte ad un dubbio interpretativo. In data 05/08/09 per una dimenticanza non è stato inviato un f24 a zero relativo al pagamento rateale relativo agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata. Vista la possibilità di ravvedere la mancata presentazione di un f24 a zero ho pensato di applicare questo istituto al mio caso.
Secondo voi è una forzatura o è un comportamento leggittimo. Il Dlgs 241/97 all'art19 comma 4 indica "Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi."
Grazie per l'aiuto
 
Riferimento: Ravvedeimnto f24 a zero rateazione

Salve a tutti.
Mi trovo di fronte ad un dubbio interpretativo. In data 05/08/09 per una dimenticanza non è stato inviato un f24 a zero relativo al pagamento rateale relativo agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata. Vista la possibilità di ravvedere la mancata presentazione di un f24 a zero ho pensato di applicare questo istituto al mio caso.

Ma intendi l'esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 29Settembre 1973 n. 600 sui redditi soggetti a tassazione separata? Si tratta di TFR?

Art. 1, comma 412, della Legge 30 Dicembre 2004 n. 311

[Omissis...] in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
 
Riferimento: Ravvedeimnto f24 a zero rateazione

Si. Si tratta di arretrati sul tfr.
La sanzione per il mancato pagamento entro 30 giorni è il 30%.
Io volevo sapere se secondo voi è applicabile la sola sanzione per omessa presentazione di della delega a zero e quindi anche il ravvedimento.

In base all'art 3 del D lgs 462/1997. "Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ai due terzi."

L'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 comma 4 recita" Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi."

Secondo voi il ragionamento è corretto.
 
Riferimento: Ravvedeimnto f24 a zero rateazione

@ 76ers

Premesso che devi guardare l'art. 2 del D. Lgs. 462/97, in quanto trattasi di 36-bis e non 36-ter, l'articolo di riferimento è il 3-bis, comma 4 (introdotto dall'art. 1, comma 144, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008): "il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo... [Omissis]".

Per intenderci:

Se il contribuente non versa quanto dovuto, ovvero, in caso di rateazione, omette anche parzialmente il versamento di una sola rata o non presenta all'ufficio la documentazione attestante la garanzia entro il termine prestabilito, decade dal beneficio e le somme residue saranno iscritte a ruolo.
A seguito dell'iscrizione a ruolo sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all'imposta, una sanzione pari al 30% dell'imposta medesima e gli interessi al tasso annuo previsto dalla legge, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (art. 13, co. 2, del D. Lgs. 471/97 e 20 del D.P.R. 602/73).
Se l'iscrizione a ruolo è relativa a somme già oggetto di rateazione, il beneficio di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/73 non è applicabile (art. 3-bis del D. Lgs. 462/97).

Ciò posto, devi anche sapere che:

Condizioni per il ricorso al ravvedimento operoso

Il ravvedimento è consentito soltanto in assenza di determinate circostanze considerate atte a far “cadere” il fondamento su cui si basa la procedura stessa, ossia la spontanea volontà del contribuente di regolarizzare la propria situazione. Infatti al contribuente è fatto divieto di ravvedersi:

• se un Ufficio, o altro ente impositore, abbia constatato la violazione;
• a seguito di accessi, ispezioni o verifiche;
• in presenza di attività amministrativa di accertamento;
• quando il termine previsto per il ravvedimento è ormai trascorso (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Se non è prevista alcuna dichiarazione il termine ultimo per il ravvedimento è fissato in un anno dalla violazione stessa).

Quindi, ne deduci che...??? :gavel::gavel::yes2:
 
Riferimento: Ravvedeimnto f24 a zero rateazione

Lart 2 comma 2 de D lgs 462/1997 dice". L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. "

Il riferimento alle modalità di versamento è sempre l'art 19 del 241/97.
L'art 19 indica "Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi."


Il mio dubbio rimane quello della possibilità di applicare anche solo la sanzione per omessa presentazione.
Se anche il ravvedimento non fosse possible comunque la sanzione sarebbe di € 154,94.

Confortatemi almeno da quest punto di vista.
 
Alto