Riferimento: R.C. Edilizia!
Non è che il RC non trova applicazione nel rapporto consorziato-consorzio: non trova applicazione nel caso trattato dalla risoluzione. Ma perchè? Perchè il consorzio operava in qualità di appaltatore.
Se avesse operato in qualità di subappaltatore verso il proprio committente, avrebbero applicato il RC tanto il consorzio quanto i consorziati.
Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” nei rapporti fra SCARL e Società consorziate che la costituiscono (nel caso di specie, 3 delle 4 imprese associate all’ATI), l’Amministrazione Finanziaria, nella R.M. 380/E/2008, distingue due fasi:
- fatturazione delle prestazioni rese, nell’ambito del settore edile, dalle Società consorziate nei confronti della SCARL: in questo caso, anche se con incerta formulazione, l’Amministrazione sembra affermare che non opera il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, in virtù dell’esistenza del rapporto consortile, “che omogeneizza le prestazione delle consorziate e della società consortile”, facendo sì che le Società consorziate non rivestano la qualifica di subappaltatori della SCARL.
Pertanto, le Società, che partecipano alla SCARL e che a favore della stessa eseguono prestazioni riferibili all’esecuzione complessiva dell’opera, devono fatturare i lavori applicando l’aliquota IVA propria dei beni e servizi relativi alla realizzazione dell’appalto principale.
Occorre in ogni caso ricordare che, nella citata pronuncia, l’Amministrazione Finanziaria, in ragione delle scarse indicazioni fornite nell’istanza di interpello in merito all’intervento realizzato, non chiarisce l’aliquota applicabile nel caso di specie, ferma restando la possibilità di assoggettare all’aliquota IVA ridotta del 10% i lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica (art. 3, comma 1, lett. c, d ed f, del D.P.R. 380/2001), nonchè l’acquisto dei beni finiti impiegati nella realizzazione di tali interventi (ai sensi, rispettivamente, del n.127-quaterdecies e del n. 127-terdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda, invece, i lavori di manutenzione straordinaria, si ritiene confermata l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10%, qualora gli stessi siano funzionali e conseguenti alla realizzazione dell’intervento di recupero più incisivo.
- “ribaltamento” dei costi operato dalla SCARL nei confronti delle Società consorziate: anche in tal caso non opera il meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972, tenuto conto di quanto già chiarito nella Circolare ministeriale n. 37/E/2006, in base alla quale “i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini” e, come tali, non scontano l’applicazione del “reverse charge”.
Pertanto, in fase di “ribaltamento” dei costi sostenuti, la SCARL deve emettere fattura nei confronti delle proprie consorziate (ripartendo gli oneri proporzionalmente alla quota di capitale sociale della SCARL posseduta da ciascuna di esse), con applicazione della stessa aliquota IVA prevista in relazione all’appalto principale.