antonio47
Utente
ciao a tutti e tra una CDI e l'altra, sottopongo una questione che sarà oggetto di arbitrato il prox martedì.
SRL in cui un socio ha acquistato (pagato) il 70% delle quote, il rimanente 30% detenuto da 4 persone (famiglia).
Consiglio di amministrazione 1 ( amm. del) della magg. + 2 della min. (di cui 1 presidente)
Lo scorso gennaio si è tenuta assemblea ordinaria per la modifica dell'organo amministrativo e la nomina di a.u. indicato dalla magg.
Il presidente (nom l'assemblea) nomina segretario il legale di famiglia.
........ometto tutta la vicenda........
Con il voto favorevole dei presenti (per teste) l'assemblea delibera di nominare a.u. un rappresentante della minoranza, tra l'altro senza passare dalla preventiva delibera di modifica.
Conclusione: la minoranza decide.
In effetti lo statuto al punto del quorum deliberativo ed ad eccezione dei punti previsti dal cc, stabilisce che le delibere sono assunte con il voto favorevole dei presenti.
La magg. privata dei poteri di gestione, ha diffidato gli altri soci ed il reg. imprese dal deposito dell'atto ma il conservatore ha risposto picche perchè lo statuto, seppur sibillino, così prevede ed ha registrato.
Sinceramente dopo 35 anni di professione è la prima volta che vedo una cosa del genere e, pur ammettendo la più alta discrezionalità concessa. post riforma, alle srl in tema di assemblea, ritengo illegittima all'origine la stesura dello statuto e la sua trascrizione al reg. imprese. Tra l'altro, prprio il responsabile del servizio interpellato di persona, si è espresso contestando il fatto che non si tratta nè di coop., nè di soc. di persone e sottolinenando quanto poi meglio accertato e confermato dal notariato: ogni variazione del quorum deliberativo è possibile ma nel senso che posso andare sotto od oltre il 50% MA DEL CAPITALE E NON DELLE TESTE.
Nel frattempo la magg. ha notificato un ex 700 alla cciaa al fine di ottenere l'annotazione di sospensione degli effetti della delibera, e martedì ci sarà l'arbitrato.
Vi ho annoiato ma volevo un conforto.
Grazie, buon lavoro e buon w.e a tutti
SRL in cui un socio ha acquistato (pagato) il 70% delle quote, il rimanente 30% detenuto da 4 persone (famiglia).
Consiglio di amministrazione 1 ( amm. del) della magg. + 2 della min. (di cui 1 presidente)
Lo scorso gennaio si è tenuta assemblea ordinaria per la modifica dell'organo amministrativo e la nomina di a.u. indicato dalla magg.
Il presidente (nom l'assemblea) nomina segretario il legale di famiglia.
........ometto tutta la vicenda........
Con il voto favorevole dei presenti (per teste) l'assemblea delibera di nominare a.u. un rappresentante della minoranza, tra l'altro senza passare dalla preventiva delibera di modifica.
Conclusione: la minoranza decide.
In effetti lo statuto al punto del quorum deliberativo ed ad eccezione dei punti previsti dal cc, stabilisce che le delibere sono assunte con il voto favorevole dei presenti.
La magg. privata dei poteri di gestione, ha diffidato gli altri soci ed il reg. imprese dal deposito dell'atto ma il conservatore ha risposto picche perchè lo statuto, seppur sibillino, così prevede ed ha registrato.
Sinceramente dopo 35 anni di professione è la prima volta che vedo una cosa del genere e, pur ammettendo la più alta discrezionalità concessa. post riforma, alle srl in tema di assemblea, ritengo illegittima all'origine la stesura dello statuto e la sua trascrizione al reg. imprese. Tra l'altro, prprio il responsabile del servizio interpellato di persona, si è espresso contestando il fatto che non si tratta nè di coop., nè di soc. di persone e sottolinenando quanto poi meglio accertato e confermato dal notariato: ogni variazione del quorum deliberativo è possibile ma nel senso che posso andare sotto od oltre il 50% MA DEL CAPITALE E NON DELLE TESTE.
Nel frattempo la magg. ha notificato un ex 700 alla cciaa al fine di ottenere l'annotazione di sospensione degli effetti della delibera, e martedì ci sarà l'arbitrato.
Vi ho annoiato ma volevo un conforto.
Grazie, buon lavoro e buon w.e a tutti