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Punto 120 e 129 CUD 2012

Ho questo problema... mi è arrivata la cartella esattoriale da Equitalia per errata detrazione degli anni passati relativi a contributi Contributi previdenza complementare che non dovevo portare in detrazione eprchè già esclusi dal sosituto d0imposta e invece io ho inserito... erooneamente.
Quest'anno mi si ripresenta compilato nel cud il punto 120 per € 2.254,16 e il punto 129 per € 838,56.
Non so se posso inserirli nel 730 2012 nei righi E27 e E26... mi aiutate?
 
No, non devi inserirli.
Ti ringrazio per la risposta, ma Ti faccio ancora una domanda...

io ho inserito entrambi gli importi in quella dichiarazione per cui ho ricevuto la cartella dall'agenzia delle entrate, e loro mi contestano solo uno dei due importi... quindi deduco che l'altro si poteva inserire.... no? scusatemi ma proprio non capisco..
Inoltre dalle istruzioni del 730/2012 leggo questo: "Rigo E26 - Altri oneri deducibili
Indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.
Colonna 1: indicare il codice che identifica l’onere sostenuto;
Colonna 2: indicare l’importo pagato.
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:
‘1’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20
euro. Nel calcolo di questo limite rientra l’importo indicato nel punto 129 del CUD 2012 o nel punto 61 del CUD 2011.La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non
dedotta da queste ultime;"

Cosa sbaglio?
 
Evidentamente il sistema non ha associato i dati del cud con quelli della dichiarazione. Ti assicuro che i dati presenti al punto 129 sono già dedotti dal reddito (così come anche riportato nelle istruzioni del cud 2012). Quanto specificato nelle istruzioni 730/2012 chiarisce che si possono portare in deduzione contributi versati (autonomamente) ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Il limite massimo è 3.615,20 e ovviamente nel calcolo di questo limite devi tener conto di quanto già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel cud.
 
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