Sulla circolare 24/e dell'AdE del 7.7.22 inerente le spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, in merito ai soggetti disabili (ex L.104/92 art3 c3) ed alle spese che possono portare in deduzione (capitolo "Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )"), c'è scritto:
La frase che ho messo in grassetto vuol dire che per tutte le spese deducibili non è fatto obbligo di pagamento in modo tracciabile, ovvero che tutte le le spese deducibili si possono pagare in contanti ed in sede di controllo bastano scontrini e fatture per tali spese ma non c'è obbligo di presentare l'estratto del c/c che dà prova di eventuali pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, etc). Se invece ho frainteso, quali conseguenze porta dunque quella frase in quel contesto?
Documentazione da controllare e conservare
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1). Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
La frase che ho messo in grassetto vuol dire che per tutte le spese deducibili non è fatto obbligo di pagamento in modo tracciabile, ovvero che tutte le le spese deducibili si possono pagare in contanti ed in sede di controllo bastano scontrini e fatture per tali spese ma non c'è obbligo di presentare l'estratto del c/c che dà prova di eventuali pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, etc). Se invece ho frainteso, quali conseguenze porta dunque quella frase in quel contesto?