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PROMOTORE

CARO ALBERTO
IO SONO D'ACCORDO CON TE
VOGLIO SAPERE SOLO A QUALE VALORE DEVO INSERIRE L'AUTO NEI CESPITI??
 
Ma siete sicuri che il promotore finanziario sia assimilato all'agente di commercio?
 
Il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti dei promotori finanziari è stato espressamente chiarito dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della risoluzione ministeriale dell’11 novembre 1995, n. 267/E. In tale sede, infatti, è stato sottolineato che «il reddito prodotto dai promotori finanziari continua a essere classificato tra i redditi d’impresa (art. 2195, n. 5, cc) realizzati con il prevalente apporto di lavoro individuale». Sotto il profilo fiscale, dunque, l’attività di promotore finanziario è considerata come produttiva di reddito d’impresa ed è quindi assoggettata alle disposizioni indicate dagli articoli 51-76 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Da quanto sopra ne deriva che, ai fini Irpef, i promotori finanziari sono soggetti alle medesime regole applicabili agli agenti e ai rappresentanti di commercio. Si ricorda infine che l’attività dei promotori finanziari è soggetta alla disciplina dei parametri in quanto per essa non risulta essere stato approvato nessuno studio di settore specifico.
 
Re: PROMOTORE-BIS

non credevo di poter generare un simile dibattito.
alberto vediamo se ho capito :

SENZA COMODATO E SENZA ALCUN DOCUMENTO ATTESTANTE ( SE NON IL LIBRETTO DELLA MACCHINA) IO POSSO INSERIRE L'AUTOVETTURA NEL REGISTRO DEI CESPITI AL VALORE DI MERCATO ATTUALE.
L'IVA SUL VALORE DELL'AUTO E' INDETRAIBILE.
CORREGGIMI SE SBAGLIO

GRAZIE
 
Re: PROMOTORE-BIS

l'iva sull'acquisto auto non la detrai in quanto non c'è,... non inserisci l'auto in contabilità avendola acquistata con fattura in pendenza di partita iva, bensì la trasferisci dalla tua sfera privata a quella imprenditoriale.

detto trasferimento avviene al valore determinato ai sensi dell'art. 65 c. 3 bis dpr 917/86 che richiama il D.P.R. 689/1974 L’iscrizione deve avvenire al valore fissato dall’art. 4 D.P.R. 689/1974, ed in particolare al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto. Tale valore è maggiorato a titolo di spese
incrementative, nella misura del 3% per ciascun anno o frazione d’anno superiore
a tre mesi o nella maggiore misura risultante dalla relativa documentazione.
 
Re: PROMOTORE-BIS

Scusami Alberto ma il fatto che il promotore consegua redditi di impresa non vuol dire che applichi le stesse regole particolari di determinazione del reddito come gli agenti di commercio.
Altrimenti chiunque consegua redditi di impresa potrebbe, per esempio, detrarre tutta l'iva sui carburanti.
 
Re: PROMOTORE-BIS

Scusami Alberto ma il fatto che il promotore consegua redditi di impresa non vuol dire che applichi le stesse regole particolari di determinazione del reddito come gli agenti di commercio.
Altrimenti chiunque consegua redditi di impresa potrebbe, per esempio, detrarre tutta l'iva sui carburanti.

[%sig%]
 
Re: PROMOTORE-BIS

Ho detto una str... scusatemi ma ha ragione alberto.
buon lavoro
 
Re: PROMOTORE-BIS

non ti preoccupare luca.

PER ALBERTO: QUANDO MI SCRIVI " NON INSERISCI L'AUTO IN CONTABILITA' " :

CHE SIGNIFICA ? CHE AL 31/12 NON POTRO' SCARICARIMI LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL BENE
(INSERITO AI SENSI DELL' ART 65
C 3 BIS?)

GRAZIE ALBERTO SEI GENTILISSIMO
 
Re: PROMOTORE-BIS

nel senso che non carichi nella tua contabilità l'auto sulla base di un acquisto con fattura iva in pendenza di partita iva, ma la carichi in contabilità sulla base del valore determinato in quel modo e su questo valore calcoli gli ammortamenti....

ciao.....
 
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