Il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti dei promotori finanziari è stato espressamente chiarito dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della risoluzione ministeriale dell’11 novembre 1995, n. 267/E. In tale sede, infatti, è stato sottolineato che «il reddito prodotto dai promotori finanziari continua a essere classificato tra i redditi d’impresa (art. 2195, n. 5, cc) realizzati con il prevalente apporto di lavoro individuale». Sotto il profilo fiscale, dunque, l’attività di promotore finanziario è considerata come produttiva di reddito d’impresa ed è quindi assoggettata alle disposizioni indicate dagli articoli 51-76 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Da quanto sopra ne deriva che, ai fini Irpef, i promotori finanziari sono soggetti alle medesime regole applicabili agli agenti e ai rappresentanti di commercio. Si ricorda infine che l’attività dei promotori finanziari è soggetta alla disciplina dei parametri in quanto per essa non risulta essere stato approvato nessuno studio di settore specifico.