Riferimento: Principio di cassa professionisti
In merito al principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel momento in cui un titolo di credito, quale è l’assegno circolare, viene consegnato al professionista, la somma in esso rappresentata entra nella sua disponibilità ed il reddito, quindi, deve considerarsi percepito in tale momento.
L'art. 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce, al comma 1, che:
· "...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".
Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, la norma adotta il c.d. "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.
Le problematiche connesse
Occorre, quindi, individuare l’esatto momento di “percezione” del compenso o di “sostenimento” della spesa, operazione che può determinare problematiche interpretative quando il committente/debitore utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito, nelle cui ipotesi tra la consegna del titolo di credito e la disponibilità della somma per il destinatario può intercorrere il cambio di periodo d’imposta.
I compensi percepiti tramite assegno circolare
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009, ha avuto modo di intervenire sull’argomento con specifico riferimento al caso dei compensi riscossi da un professionista tramite assegno circolare.
L’Amministrazione finanziaria ha illustrato, preliminarmente, che gli assegni bancari e circolari, la cui regolamentazione è contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176, rappresentano:
titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.
La differenza principale fra assegno bancario e circolare risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario:
· con l'assegno bancario, il committente/debitore (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore);
· con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario