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Principio di cassa professionisti

1) Un professionista riceve un bonifico bancario con data operazione 2.1.2008 e data valuta 31.122007: il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

2) Un professionista emette una ri.ba. all'incasso con data scadenza 24.12.2007. La banca gliela accredita in data 7.1.2008 con valuta 7.1.2008. Il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

3) Un professionista riceve un bonifico bancario con data operazione 2.1.2008 e data valuta 31.122007: il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

Il compenso si considera percepito soltanto quando il prestatore ha effettivamente la disponibilità delle somme conseguenti la propria attività.
Il momento di disponibilità della somma di denaro varia a seconda delle modalità di pagamento utilizzate dal destinatario della prestazione. In caso di contanti, la disponibilità è immediata, ma, anche nell'ipotesi di utilizzo di carta di credito e assegni, l'operazione si considera come avvenuta, rispettivamente, al momento dell'utilizzo della carta e al rilascio del titolo di credito. Viceversa, in caso di accredito in conto corrente bancario o postale, l'operazione è posta in essere nel momento in cui il creditore ha ricevuto notizia con la "contabile" dell'effettivo accreditamento.
Sono tutti compensi percepiti nel 2008:D
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

2) Un professionista emette una ri.ba. all'incasso con data scadenza 24.12.2007. La banca gliela accredita in data 7.1.2008 con valuta 7.1.2008. Il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

Posto che la ricevuta bancaria è stata accreditata in data 7.1.2008 (con medesima data valuta), si ritiene che il compenso concorra alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta 2008 (e vada quindi dichiarato nel modello UNICO 2009). Nessun rilievo dovrebbe infatti assumere la scadenza della ricevuta bancaria (intervenuta il 24.12.2007) dal momento che, a tale data, il professionista non ha disponibilità di alcuna somma (in senso conforme, Gorgoglione L. “Pagamenti e incassi del professionista a fine anno”, Pratica Professionale, I Casi, 11, 2004, p. 5).
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

secondo il mio parere la data da considerare è quella della valuta, data in cui effettivamente l'operazione si concretizza...
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

Secondo la circolare 38E del 23 giugno 2010
"Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito."
Silvana
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

1) Un professionista riceve un bonifico bancario con data operazione 2.1.2008 e data valuta 31.122007: il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

2) Un professionista emette una ri.ba. all'incasso con data scadenza 24.12.2007. La banca gliela accredita in data 7.1.2008 con valuta 7.1.2008. Il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

3) Un professionista riceve un bonifico bancario con data operazione 2.1.2008 e data valuta 31.122007: il compenso concorre alla formazione del reddito professionale nel 2007 o nel 2008?

tutto nel 2008
ciao
 
Riferimento: Principio di cassa professionisti

In merito al principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel momento in cui un titolo di credito, quale è l’assegno circolare, viene consegnato al professionista, la somma in esso rappresentata entra nella sua disponibilità ed il reddito, quindi, deve considerarsi percepito in tale momento.


L'art. 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce, al comma 1, che:
· "...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".

Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, la norma adotta il c.d. "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.

Le problematiche connesse

Occorre, quindi, individuare l’esatto momento di “percezione” del compenso o di “sostenimento” della spesa, operazione che può determinare problematiche interpretative quando il committente/debitore utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito, nelle cui ipotesi tra la consegna del titolo di credito e la disponibilità della somma per il destinatario può intercorrere il cambio di periodo d’imposta.

I compensi percepiti tramite assegno circolare

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009, ha avuto modo di intervenire sull’argomento con specifico riferimento al caso dei compensi riscossi da un professionista tramite assegno circolare.

L’Amministrazione finanziaria ha illustrato, preliminarmente, che gli assegni bancari e circolari, la cui regolamentazione è contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176, rappresentano:

titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.



La differenza principale fra assegno bancario e circolare risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario:
· con l'assegno bancario, il committente/debitore (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore);
· con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario
 
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