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Principio di cassa per privati (assegno, bonifico)

fabio81

Utente
Dovendo distinguere tra portare in detrazione o deduzione, in base alla data di decorrenza della disabilità, alcune spese sanitarie pagate con assegni, mi chiedevo quale fosse la data "di cassa" corretta per me in qualità di intestatario del c/c da cui è emesso l'assegno.

Ho già provato ad informarmi sul web e, da queste 2 pagine
credo si evinca che la data di mio interesse è la cosiddetta "data disponibile", ovvero quella in cui ho materialmente dato l'assegno in mano al professionista ma... non mi pare sia obbligatorio che questa coincida con la data che ho scritto sullo stesso (posso averlo consegnato l'indomani) nè con quella di valuta nè tantomeno con quella contabile che compaiono sulla movimentazione del c/c, giusto? Se il ragionamento è corretto, cioè se la "data disponibile" può non essere scritta da nessuna parte, come conviene regolarsi per evitare contestazioni?

La mia personale opinione per evitare contestazioni in una situazione del genere è intendere come "data di cassa" la "data di valuta" che spunta sulla movimentazione del mio c/c.
 
Riprendo la discussione per un ulteriore dubbio a tema, questa volta sui bonifici online.
Ho effettuato il pagamento di un onere detraibile giorno 31.12.23, e con tale data è indicato sull'estratto del c/c (sia data valuta che data contabile) però, sulla ricevuta di pagamento, c'è scritto "Data valuta addebito: 02/01/2024". In quale anno fiscale devo portare in detrazione questo pagamento? In sede di controllo AdE basta la ricevuta del bonifico o è necessario anche l'estratto del c/c?

- Estratto c/c
bonifico 31.12.23 2.1.24 estratto cc.jpg

- Ricevuta bonifico
bonifico 31.12.23 2.1.24 ricevuta.jpg
 
all'inizio avevo anch'io ragionato così però poi ho visto che il 31.12.23 cadeva di domenica e mi sono insospettito: può essere che l'istituto bancario ha messo in pagamento un bonifico in un giorno non lavorativo? se sì, dunque anche di domenica, la banca può accertare che, per es., siano corrette le coordinate bancarie del beneficiario (iban <-> nome) verso cui si fa il bonifico?

rilevo un altro dato forse importante: ho postato l'estratto c/c di gennaio 2024 però in quello di dicembre 2023 non è presente tale bonifico. se è di pertinenza del 2023 perchè non è presente? se in sede di controllo 36-ter per la dichiarazione 2024x2023 porto anche quell'estratto c/c gennaio 2024, è normale?

comunque il fatto che la fattura rechi data di pagamento 31.1.24 mi pare non abbia rilevanza alcuna in questo nostro contesto, giusto?
 
Se ti chiederanno documentazione darai ciò che hai...e loro faranno le considerazioni del caso...e se non te lo accetteranno per 2023 lo userai col 2024..
 
a questo ci arrivavo pure io... che sagoma che sei :D :D
il problema ovviamente è che se commetto un errore sugli oneri dovrò restituire all'ade l'importo del minor debito in rx conseguente la detrazione + sanzioni + interessi... ma soprattutto mi toccherà fare la milionesima integrativa :cool:
 
Premesso che quello che diciamo qui non è vangelo...la situazione te la sei creata tu e quindi devi accettare l'incertezza...

Detto questo..se fai 2023 potrebbe di succedere che ti dicano di inserirla nel 2024 e sei a tempo x l'integrativa 2024.. se invece fai 2024 potrebbero dirti che andava nel 2023 ma ormai magari non più a tempo per l' integrativa...

....a te la scelta...



ma soprattutto mi toccherà fare la milionesima integrativa
...sei sicuro che non ne farai comunque un paio di integrative anche per il 2024 ? ;)
 
Ultima modifica:
sono venuto a capo del mio dubbio circa l'anno fiscale in cui poter portare in deduzione quella spesa sanitaria effettuata tramite bonifico online il 31.12.23 (post #3):
BONIFICO BANCARIO (dalla parte di chi lo effettua)
Momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento
[...]
si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.
perciò, nel mio caso, è il 31.12.23 e quindi va in redditi 2024x23.

più in dettaglio:
- circolare ade 14/e 2023, pag. 23
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E)
Aspetti generali
A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:
[...]
gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) [...] In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E);
- telefisco 1.2.24 (presente qui sul nostro sito)
Bonifici a cavallo d'anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale
[...]
Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.
[...]
Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.
L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
[...]
Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
[...]
La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:
alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
quindi, se non ho capito male, il principio di cassa applicato in caso di pagamento di contributi con carta di credito (risoluzione 77/e) è stato esteso anche ai pagamenti con bonifici online per i conti correnti, a seguito di telefisco 1.2.24.
sempre se ho ben inteso, ciò che è emerso da telefisco è che ciò vale non solo per i "professionisti" che pagano "contributi" ma anche per i privati e le loro detrazioni/deduzioni; corretto?

in definitiva ciò vuol dire che adesso il principio di cassa, per chi paga bonifici online, è stato stravolto, cioè adesso la data che vale è solo quella dell'esecuzione, cioè quando lo ordina, e nulla rileva la data in cui avviene il depauperamento del saldo del c/c a seguito del bonifico?
 
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