La società non può fare prestiti ai soci o a terzi se non previsto nello statuto. In ogni caso, se effettuati, questi dovranno essere fruttiferi ed il tasso non deve essere inferiore ai tassi applicati dalle banche nei confronti della società. E' legittima la presunzione di fruttuosità dei prestiti fatti dalla società ai propri soci (Cass. sent. n. 2672 del 13.12.95); in mancanza ne conseguono irregolarità per: a) mancata appostazione del ricavo; b) omissione della ritenuta; c) mancato versamento della stessa. Dissentono sulle sanzioni b) e c) le sentenze della Cass. n. 3155 del 13.12.95 e n. 13153 del 29.12.95.
PRESTITI AD AMMINISTRATORI
Prestiti ad amministratori , direttori generali, sindaci e liquidatori: l'art. 2624 c.c. stabiliva che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che contraevano prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministravano o con una società controllante o controllata,erano puniti con la reclusione, e ciò anche se il prestito fosse stato retribuito e restituito. L’art. 2624 è stato abrogato con D.Lgs. 61/2002, decorrenza 14.4.02, ma permangono le responsabilità. Ai fini fiscali vale quanto detto per i prestiti ai soci.